Art. 16 
 
                         Interventi diretti 
 
  1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la
Regione puo' effettuare interventi diretti al  miglioramento  e  alla
valorizzazione di strutture e impianti fissi di proprieta' regionale. 
  2. La Regione puo' affidare la gestione  delle  strutture  e  degli
impianti di cui al comma 1 a terzi, secondo  modalita',  parametri  e
oneri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.