Art. 16 Interventi diretti 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Regione puo' effettuare interventi diretti al miglioramento e alla valorizzazione di strutture e impianti fissi di proprieta' regionale. 2. La Regione puo' affidare la gestione delle strutture e degli impianti di cui al comma 1 a terzi, secondo modalita', parametri e oneri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.