Art. 19 
 
Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e
  degli enti locali e delle loro forme associative gestori  di  opere
  irrigue 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di  unita'  omogenee
rispondenti a criteri di funzionalita' e di  sostenere  una  corretta
gestione delle infrastrutture  rurali,  possono  essere  concessi  ai
consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai  sensi  del  regio
decreto n. 215/1933, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100
per cento della spesa ammissibile per le spese relative: 
    a) alla fusione e alla fusione per  incorporazione,  inclusi  gli
eventuali ampliamenti dei confini territoriali; 
    b) all'attivita' di gestione, di funzionamento e di  manutenzione
delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza. 
  2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi
anche alle consorterie riconosciute ai sensi dellalegge regionale  n.
14/1973e agli enti locali e alle loro forme  associative  gestori  di
opere irrigue.