Art. 19 Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli enti locali e delle loro forme associative gestori di opere irrigue 1. Al fine di favorire la realizzazione di unita' omogenee rispondenti a criteri di funzionalita' e di sostenere una corretta gestione delle infrastrutture rurali, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario, costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile per le spese relative: a) alla fusione e alla fusione per incorporazione, inclusi gli eventuali ampliamenti dei confini territoriali; b) all'attivita' di gestione, di funzionamento e di manutenzione delle opere di miglioramento fondiario di propria competenza. 2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b), possono essere concessi anche alle consorterie riconosciute ai sensi dellalegge regionale n. 14/1973e agli enti locali e alle loro forme associative gestori di opere irrigue.