Art. 2 Politica di sviluppo rurale 1. La politica regionale di sviluppo rurale e' diretta a garantire la competitivita' e la sostenibilita' delle imprese agricole operanti sul territorio regionale, a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, a incentivare la diversificazione delle attivita' economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attivita' complementari, a valorizzare il patrimonio rurale e ambientale e a migliorare la qualita' della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacita' progettuali e gestionali delle zone rurali. 2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui alla presente legge, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. L'efficacia dei programmi e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.