Art. 2 
 
                     Politica di sviluppo rurale 
 
  1. La politica regionale di sviluppo rurale e' diretta a  garantire
la competitivita' e la sostenibilita' delle imprese agricole operanti
sul territorio  regionale,  a  favorire  l'insediamento  dei  giovani
agricoltori,  a  incentivare  la  diversificazione  delle   attivita'
economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo  di  attivita'
complementari, a valorizzare il patrimonio rurale e  ambientale  e  a
migliorare la qualita' della vita delle popolazioni e della  famiglia
rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare  il
tessuto economico e sociale e le capacita' progettuali  e  gestionali
delle zone rurali. 
  2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con
gli interventi di  cui  alla  presente  legge,  attraverso  specifici
programmi approvati con deliberazione  del  consiglio  regionale,  su
proposta  della  giunta  regionale.  L'efficacia  dei  programmi   e'
subordinata alla preventiva approvazione da parte  della  Commissione
europea.