Art. 21 
 
                          Vincoli e divieti 
 
  1. I beni oggetto di aiuto sono  soggetti  ai  seguenti  vincoli  e
divieti, ove applicabili: 
    a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'art.  73  della
legge regionale 6 aprile 1998, n.  11  (Normativa  urbanistica  e  di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); 
    b) vincolo di avvio dell'iniziativa; 
    c) vincolo d'uso; 
    d) divieto  di  alienazione,  affitto  e  comodato  separatamente
dall'azienda a soggetti  privi  dei  requisiti  aziendali  che  hanno
giustificato la concessione originaria dell'aiuto; 
    e)  divieto  di  riduzione  della  superficie  aziendale  che  ha
giustificato la concessione dell'aiuto. 
  2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d)  ed  e),
per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque
anni  a  decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  saldo  finale
dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della
struttura competente sulla relazione finale utile  alla  liquidazione
contabile del saldo inerente l'aiuto concesso. 
  3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d)  ed  e),
per gli  impianti  di  colture  specializzate,  per  gli  impianti  e
attrezzature fissi,  nonche'  per  gli  interventi  relativi  a  beni
immobili hanno una durata di dieci anni a  decorrere  dalla  data  di
approvazione del saldo finale dell'aiuto. 
  4. I vincoli di cui al  comma  1,  lettere  b)  e  c),  comportano,
rispettivamente,  l'obbligo  di  avviare  l'iniziativa   oggetto   di
agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del
saldo finale dell'aiuto  e  di  garantire,  sino  alla  scadenza  dei
termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e  3,  l'uso
cui e' destinato l'aiuto, alle condizioni  stabilite  all'atto  della
concessione. 
  5. Il dirigente della struttura  competente  puo'  autorizzare,  su
richiesta motivata del beneficiario: 
    a) il rinvio della decorrenza del  termine  annuale  per  l'avvio
dell'iniziativa di cui al comma 4, con  conseguente  spostamento  del
termine finale di durata del vincolo d'uso; 
    b) la sospensione del termine di durata del  vincolo  d'uso,  con
conseguente spostamento del termine finale  di  durata  del  medesimo
vincolo. La sospensione puo' essere concessa anche piu' di una  volta
nel corso del periodo di durata del vincolo; 
    c) la variazione della tipologia colturale sulle superfici cui si
applica il divieto di cui  al  comma  1,  lettera  e),  nella  misura
massima stabilita con la deliberazione della giunta regionale di  cui
all'art. 31, qualora la suddetta variazione  sia  finalizzata  a  una
diversificazione dell'attivita' aziendale. La variazione puo'  essere
concessa anche piu' di una volta nel corso del periodo di durata  del
divieto. 
  6. La Giunta regionale, su  richiesta  motivata  del  beneficiario,
puo' autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei
termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e  ai  divieti
di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed  e),  qualora  sopravvengano
gravi e comprovati motivi o cause oggettive  di  forza  maggiore  che
impediscano la prosecuzione dell'attivita' alle condizioni  stabilite
all'atto della concessione dell'aiuto. In tali  casi,  i  beneficiari
non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a  quel  momento
percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei  mutui
erogati. 
  7. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale  18
luglio 2012, n. 20(Disposizioni in materia  di  riordino  fondiario),
per i quali continua a trovare applicazione l'art. 14 della  medesima
legge.