Art. 21 Vincoli e divieti 1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili: a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'art. 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta); b) vincolo di avvio dell'iniziativa; c) vincolo d'uso; d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto; e) divieto di riduzione della superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto. 2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso. 3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e), per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonche' per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di dieci anni a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto. 4. I vincoli di cui al comma 1, lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione entro un anno a decorrere dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e 3, l'uso cui e' destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione. 5. Il dirigente della struttura competente puo' autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario: a) il rinvio della decorrenza del termine annuale per l'avvio dell'iniziativa di cui al comma 4, con conseguente spostamento del termine finale di durata del vincolo d'uso; b) la sospensione del termine di durata del vincolo d'uso, con conseguente spostamento del termine finale di durata del medesimo vincolo. La sospensione puo' essere concessa anche piu' di una volta nel corso del periodo di durata del vincolo; c) la variazione della tipologia colturale sulle superfici cui si applica il divieto di cui al comma 1, lettera e), nella misura massima stabilita con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, qualora la suddetta variazione sia finalizzata a una diversificazione dell'attivita' aziendale. La variazione puo' essere concessa anche piu' di una volta nel corso del periodo di durata del divieto. 6. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, puo' autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attivita' alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20(Disposizioni in materia di riordino fondiario), per i quali continua a trovare applicazione l'art. 14 della medesima legge.