Art. 22 
 
                              Controlli 
 
  1. Al fine di verificare i termini e  le  modalita'  di  attuazione
delle iniziative oggetto di aiuto, nonche' il rispetto degli obblighi
e di  ogni  altro  adempimento  previsto  dalla  presente  legge,  le
strutture  regionali  competenti  effettuano   controlli,   anche   a
campione, accedendo  liberamente,  a  tale  scopo,  alle  sedi  delle
imprese interessate per prendere  visione  della  documentazione  ivi
custodita, nei limiti e con le modalita' previste  con  deliberazione
della giunta regionale. 
  2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, senza oneri  a
carico  del  bilancio  regionale  e  mediante  apposita  convenzione,
all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA), di cui  alla  legge
regionale 26 aprile 2007, n. 7  (Istituzione  dell'Agenzia  regionale
per  le  erogazioni  in  agricoltura  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA).