Art. 22 Controlli 1. Al fine di verificare i termini e le modalita' di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonche' il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, le strutture regionali competenti effettuano controlli, anche a campione, accedendo liberamente, a tale scopo, alle sedi delle imprese interessate per prendere visione della documentazione ivi custodita, nei limiti e con le modalita' previste con deliberazione della giunta regionale. 2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, senza oneri a carico del bilancio regionale e mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (AREA VdA).