Art. 23 
 
                               Revoca 
 
  1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge e' disposta con
provvedimento del dirigente della struttura  competente,  qualora  il
beneficiario: 
    a) violi, nei primi cinque anni dalla data  di  approvazione  del
saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di  cui  all'art.  21,
comma 1, lettere a) e d); 
    b) non avvii i lavori o non effettui  l'acquisto  entro  un  anno
dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data  di  aggiudicazione
definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica; 
    c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini  massimi
stabiliti, in relazione a ciascuna  tipologia  di  iniziativa,  dalla
deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, comunque non
superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto; 
    d) effettui i lavori in modo  difforme  rispetto  alle  modalita'
previste nel progetto iniziale o in  eventuali  successive  varianti,
debitamente autorizzate dalla struttura competente; 
    e)  ostacoli  volontariamente   il   regolare   svolgimento   dei
controlli; 
    f) fornisca, al fine dell'ottenimento  dell'aiuto,  dichiarazioni
mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore  la  struttura
competente. 
  2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c),
l'investimento  autorizzato  non  sia  stato  realizzato  nella   sua
totalita', la revoca dell'aiuto e' disposta in misura  proporzionale,
tenuto conto delle opere realizzate, purche' le stesse siano in grado
di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si  applicano
le maggiorazioni di cui al comma 3. 
  3. La revoca  dell'aiuto  comporta  l'obbligo  di  restituire  alla
Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato,  a  FINAOSTA  S.p.A.,
entro sessanta giorni dalla  relativa  comunicazione  o  nei  diversi
termini stabiliti ai sensi del comma 8: 
    a) l'ammontare dell'aiuto a fondo  perduto  percepito  sino  alla
data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo,  al  10
per cento del medesimo ammontare; 
    b) il capitale residuo  del  mutuo  o  delle  somme  erogate  nel
periodo  di  preammortamento,  maggiorati  di  una  penale  pari,  al
massimo, al 10 per cento del medesimo importo. 
  4. La determinazione della percentuale di maggiorazione di  cui  al
comma 3 e' effettuata, con  riferimento  alle  singole  tipologie  di
violazione, con  la  deliberazione  della  giunta  regionale  di  cui
all'art. 31, tenuto conto della durata, della gravita' e dell'entita'
della violazione. 
  5. Gli  aiuti  sono  revocati  fino  al  10  per  cento  di  quanto
percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per  cento
del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario: 
    a) violi i vincoli e i divieti  di  cui  all'art.  21,  comma  1,
lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data  di
approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture
specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonche' per gli
interventi relativi a beni immobili; 
    b) violi i vincoli di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e c); 
    c) violi il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera e). 
  6. La revoca disposta ai sensi del comma 5  comporta  l'obbligo  di
restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a  tasso  agevolato,  a
FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla
relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai  sensi  del
comma 8. Nei casi di violazione di cui al comma  5,  lettera  b),  il
termine  finale   di   durata   dei   vincoli   e'   conseguentemente
rideterminato. 
  7. La determinazione della percentuale di revoca di cui al comma  5
e' effettuata, con riferimento alle singole tipologie di  violazione,
con la deliberazione della  giunta  regionale  di  cui  all'art.  31,
tenuto conto  della  durata,  della  gravita'  e  dell'entita'  della
violazione, nonche' dell'eventuale tempestivo ripristino del  vincolo
violato. 
  8. Nel provvedimento di revoca totale o parziale  sono  fissate  le
eventuali condizioni di rateizzazione, per un  periodo  comunque  non
superiore a ventiquattro mesi. 
  9. La mancata restituzione dell'aiuto entro i  termini  di  cui  al
presente articolo comporta il divieto, per il soggetto  inadempiente,
di beneficiare di ogni altra  agevolazione  economica  a  carico  del
bilancio regionale,  fatti  salvi  i  contributi  per  prestazioni  o
servizi  sociali  alla  persona,  per  un  periodo  di  cinque  anni,
decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento  di  revoca.
Il   predetto   divieto   viene    meno    all'atto    dell'eventuale
regolarizzazione della complessiva posizione debitoria. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si  applicano
agli interventi di riordino fondiario di cui allalegge  regionale  n.
20/2012per i quali continua a trovare applicazione  l'art.  14  della
medesima legge.