Art. 23 Revoca 1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge e' disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario: a) violi, nei primi cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e d); b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto o dalla data di aggiudicazione definitiva dei lavori nel caso di procedure ad evidenza pubblica; c) non ultimi gli investimenti agevolati entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'aiuto; d) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalita' previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente; e) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli; f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente. 2. Qualora alla scadenza dei termini di cui al comma 1, lettera c), l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalita', la revoca dell'aiuto e' disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purche' le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3. 3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8: a) l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare; b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. 4. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 3 e' effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, tenuto conto della durata, della gravita' e dell'entita' della violazione. 5. Gli aiuti sono revocati fino al 10 per cento di quanto percepito, nel caso di aiuto a fondo perduto, e fino al 10 per cento del capitale residuo, nel caso di mutuo, qualora il beneficiario: a) violi i vincoli e i divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di approvazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonche' per gli interventi relativi a beni immobili; b) violi i vincoli di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e c); c) violi il divieto di cui all'art. 21, comma 1, lettera e). 6. La revoca disposta ai sensi del comma 5 comporta l'obbligo di restituire alla Regione, o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A. l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 8. Nei casi di violazione di cui al comma 5, lettera b), il termine finale di durata dei vincoli e' conseguentemente rideterminato. 7. La determinazione della percentuale di revoca di cui al comma 5 e' effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, tenuto conto della durata, della gravita' e dell'entita' della violazione, nonche' dell'eventuale tempestivo ripristino del vincolo violato. 8. Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. 9. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria. 10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di riordino fondiario di cui allalegge regionale n. 20/2012per i quali continua a trovare applicazione l'art. 14 della medesima legge.