Art. 24 Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione 1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15 e 18 e' istituito, presso FINAOSTA S.p.A., un fondo di rotazione regionale. 2. Il fondo di rotazione e' alimentato dalle seguenti risorse: a) stanziamento iniziale di euro 3.500.000 derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43(Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura); b) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale; c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e dellalegge regionale n. 43/1996; d) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato di cui alla lettera c); e) interessi maturati sulle giacenze del fondo; f) recupero delle somme di cui all'art. 23, comma 3, lettera b), e comma 5, limitatamente al capitale residuo del mutuo. 3. Al rendiconto generale della Regione e' allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.