Art. 24 
 
                    Costituzione e alimentazione 
                       del fondo di rotazione 
 
  1. Ai fini della concessione di aiuti sotto forma di mutui a  tasso
agevolato per la realizzazione delle iniziative di cui agli  articoli
5, 6, 7, 14, 15 e 18 e' istituito, presso FINAOSTA S.p.A.,  un  fondo
di rotazione regionale. 
  2. Il fondo di rotazione e' alimentato dalle seguenti risorse: 
    a)  stanziamento  iniziale  di  euro  3.500.000   derivante   dal
trasferimento delle giacenze disponibili sul fondo  di  rotazione  di
cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43(Costituzione  di  un
fondo di rotazione per la realizzazione  di  opere  di  miglioramento
fondiario in agricoltura); 
    b) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale; 
    c) rimborso delle rate di preammortamento e di  ammortamento  dei
mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi  della  presente  legge  e
dellalegge regionale n. 43/1996; 
    d) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato  di  cui  alla
lettera c); 
    e) interessi maturati sulle giacenze del fondo; 
    f) recupero delle somme di cui all'art. 23, comma 3, lettera  b),
e comma 5, limitatamente al capitale residuo del mutuo. 
  3. Al rendiconto generale della Regione e'  allegato,  per  ciascun
esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre
di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.