Art. 28 
 
                          Durata del mutuo 
 
  1. La durata del mutuo e' ripartita in un periodo: 
    a)  di  preammortamento,  decorrente  dalla  data   della   prima
erogazione e con  termine  coincidente  con  la  scadenza  del  primo
semestre successivo al  termine  di  ultimazione  degli  investimenti
previsto dall'art. 23, comma 1, lettera c), nel corso  del  quale  il
beneficiario e' tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo
le modalita' di cui all'art. 29; 
    b) di ammortamento, della durata  massima  di  venticinque  anni,
decorrente dalla data dell'erogazione a  saldo  del  mutuo.  In  tale
periodo, il beneficiario e' tenuto a corrispondere fino ad un massimo
di cinquanta semestralita' posticipate,  a  seconda  del  periodo  di
ammortamento,  comprensive  di  interessi,   calcolati   secondo   le
modalita' di cui all'art. 29, e di capitale. 
  2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo
entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto.