Art. 28 Durata del mutuo 1. La durata del mutuo e' ripartita in un periodo: a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti previsto dall'art. 23, comma 1, lettera c), nel corso del quale il beneficiario e' tenuto a corrispondere un interesse calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 29; b) di ammortamento, della durata massima di venticinque anni, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario e' tenuto a corrispondere fino ad un massimo di cinquanta semestralita' posticipate, a seconda del periodo di ammortamento, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalita' di cui all'art. 29, e di capitale. 2. Il beneficiario deve stipulare il contratto preliminare di mutuo entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto.