Art. 29 Tasso d'interesse 1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' fisso per tutta la durata del mutuo ed e' pari al tasso stabilito con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31, in base all'andamento del mercato. 2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato, non risulti superiore ad un'intensita' massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile. 3. Qualora l'investimento sia oggetto di aiuto a fondo perduto nell'ambito dei programmi di cui all'art. 2, comma 2, l'eventuale aiuto integrativo sotto forma di mutuo a tasso agevolato ai sensi della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione lorda non superiore all'intensita' massima d'aiuto di cui al comma 2 e il beneficio complessivo non puo' comunque essere superiore alle intensita' massime d'aiuto previste dall'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013. 4. L'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato, ai sensi degli articoli 5, comma 6, 6, comma 5, e 7, comma 5, non puo' essere superiore ad un'intensita' massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.