Art. 29 
 
                          Tasso d'interesse 
 
  1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari e' fisso per tutta
la  durata  del  mutuo  ed  e'  pari  al  tasso  stabilito   con   la
deliberazione della giunta regionale di  cui  all'art.  31,  in  base
all'andamento del mercato. 
  2. La struttura competente verifica che  l'equivalente  sovvenzione
lorda,  calcolata  sulla  base  del  tasso  di   riferimento   e   di
attualizzazione in vigore al  momento  della  concessione  dell'aiuto
sotto forma di mutuo a tasso  agevolato,  non  risulti  superiore  ad
un'intensita' massima d'aiuto  pari  al  20  per  cento  della  spesa
ammissibile. 
  3. Qualora l'investimento sia oggetto  di  aiuto  a  fondo  perduto
nell'ambito dei programmi di cui all'art.  2,  comma  2,  l'eventuale
aiuto integrativo sotto forma di mutuo a  tasso  agevolato  ai  sensi
della presente legge deve possedere un'equivalente sovvenzione  lorda
non superiore all'intensita' massima d'aiuto di cui al comma 2  e  il
beneficio  complessivo  non  puo'  comunque  essere  superiore   alle
intensita' massime d'aiuto previste dall'allegato II del  regolamento
UE n. 1305/2013. 
  4. L'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma
di contratti di leasing a canone agevolato, ai sensi  degli  articoli
5, comma 6, 6, comma 5, e 7, comma 5, non puo'  essere  superiore  ad
un'intensita' massima d'aiuto  pari  al  20  per  cento  della  spesa
ammissibile.