Art. 30 
 
                        Estinzione anticipata 
                         e accollo del mutuo 
 
  1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le
modalita' e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 26. 
  2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato  sono
trasferiti al  cessionario,  previa  autorizzazione  della  struttura
competente, sentita FINAOSTA S.p.A. 
  3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza  del  relativo
vincolo prevista dall'art. 21, comma 3, e prima della conclusione del
periodo di ammortamento, modifichi  la  destinazione  urbanistica  ai
sensi dell'art. 74 dellalegge regionale n.  11/1998,  nei  limiti  di
quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora
in essere deve essere estinto anticipatamente  mediante  il  rimborso
del capitale residuo.