Art. 30 Estinzione anticipata e accollo del mutuo 1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalita' e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'art. 26. 2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A. 3. Nel caso in cui il beneficiario, dopo la scadenza del relativo vincolo prevista dall'art. 21, comma 3, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, modifichi la destinazione urbanistica ai sensi dell'art. 74 dellalegge regionale n. 11/1998, nei limiti di quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.