Art. 31 
 
                               Rinvio 
 
  1. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione  da  adottarsi
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, prevede: 
    a) i requisiti di  accesso,  le  spese  ammissibili  e  le  altre
condizioni generali di ammissibilita' per gli  aiuti  previsti  dalla
presente  legge,  ivi  comprese  eventuali   condizioni   minime   di
dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard  e  di
professionalita', cui subordinare la concessione degli aiuti; 
    b) le modalita' e i termini di presentazione  delle  domande,  la
documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al
fine dell'erogazione degli aiuti; 
    c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n.
702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti  di  cui  agli
articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12; 
    d) il tasso di interesse applicabile, la durata  dei  periodi  di
preammortamento e ammortamento, a seconda del tipo  di  investimento,
il limite  massimo  di  mutuo  concedibile  in  rapporto  alla  spesa
ammissibile, comunque non superiore al  90  per  cento,  e  la  spesa
minima e massima ammissibile a  mutuo,  con  riferimento  agli  aiuti
sotto forma di mutui a tasso agevolato; 
    e) le modalita' e le condizioni di applicazione  con  riferimento
ai leasing; 
    f) le percentuali di  maggiorazione  a  titolo  di  penale  e  le
percentuali di revoca parziale di cui all'art. 23, commi 3 e 5; 
    g) ogni  altro  aspetto,  anche  procedimentale,  utile  ai  fini
dell'applicazione della  presente  legge,  ivi  compresi  l'eventuale
utilizzo  di  costi   semplificati,   le   modalita'   di   pagamento
ammissibili, nonche' i termini e le modalita'  per  la  presentazione
delle quietanze, i costi giustificabili mediante opere  in  economia,
con i relativi limiti massimi di spesa ammissibili,  e  i  prezzi  di
riferimento per valutare la congruita' della spesa. 
  2. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 e ogni
altra deliberazione prevista dalla presente  legge  sono  pubblicate,
anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.