Art. 31 Rinvio 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede: a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilita' per gli aiuti previsti dalla presente legge, ivi comprese eventuali condizioni minime di dimensionamento aziendale, reddituali o di produzione standard e di professionalita', cui subordinare la concessione degli aiuti; b) le modalita' e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti; c) le eventuali altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12; d) il tasso di interesse applicabile, la durata dei periodi di preammortamento e ammortamento, a seconda del tipo di investimento, il limite massimo di mutuo concedibile in rapporto alla spesa ammissibile, comunque non superiore al 90 per cento, e la spesa minima e massima ammissibile a mutuo, con riferimento agli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato; e) le modalita' e le condizioni di applicazione con riferimento ai leasing; f) le percentuali di maggiorazione a titolo di penale e le percentuali di revoca parziale di cui all'art. 23, commi 3 e 5; g) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalita' di pagamento ammissibili, nonche' i termini e le modalita' per la presentazione delle quietanze, i costi giustificabili mediante opere in economia, con i relativi limiti massimi di spesa ammissibili, e i prezzi di riferimento per valutare la congruita' della spesa. 2. La deliberazione della giunta regionale di cui al comma 1 e ogni altra deliberazione prevista dalla presente legge sono pubblicate, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.