Art. 32 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Qualora  di  maggior  favore  e  in  quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui all'art. 21, comma 5,  e  quelle  concernenti  la
revoca parziale ai sensi dell'art. 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano
anche ai rapporti derivanti dagli aiuti gia'  concessi  e  ancora  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  alle  domande  di
mutuo gia' ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale  12
dicembre 2007, n. 32(Legge finanziaria per  gli  anni  2008/2010),  e
ancora oggetto di istruttoria da parte di FINAOSTA S.p.A.  alla  data
di entrata in vigore della presente legge, continuano  ad  applicarsi
le disposizioni di cui alla medesimalegge regionale n.  32/2007e,  in
relazione al fondo di rotazione, quelle di cui allalegge regionale n.
43/1996. 
  3. Le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di
miglioramento fondiario,  sostenute  dai  consorzi  di  miglioramento
fondiario prima della data di entrata in vigore della presente legge,
sono ammesse ad agevolazione ancorche' antecedenti alla presentazione
della domanda di aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 
  4. Alle domande di aiuto per le opere  di  miglioramento  fondiario
approvate nell'ambito  del  programma,  approvato  con  deliberazione
della giunta regionale,  denominato  «Programma  lavori  e  selezione
progetti  per  la  programmazione  2007-2013»  e  alle   istanze   di
completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'art. 19
dellalegge regionale n. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 dellalegge regionale n.
32/2007per quanto riguarda l'intensita' massima degli aiuti  a  fondo
perduto concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma
sono finanziate in via prioritaria rispetto  a  quelle  pervenute  ai
sensi dell'art. 18, fatta eccezione per le nuove  domande  presentate
per  ragioni  di  urgenza,  al  fine  di  garantire  la  prosecuzione
dell'attivita' agricola o di prevenire danni  a  persone,  animali  o
cose. 
  5. L'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto  per  le
spese di gestione e di funzionamento dei  consorzi  di  miglioramento
fondiario costituiti ai sensi del regio decreto  n.  215/1933,  delle
consorterie legalmente costituite e degli altri enti gestori di opere
irrigue, gia'  presentate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  ai  sensi  dell'art.  67  dellalegge  regionale  n.
32/2007,  restano  sospese  sino  alla   data   di   adozione   della
deliberazione  della  giunta  regionale  di  cui  all'art.  31  della
presente legge. 
  6.  Le  iniziative  di  investimento  avviate  dalle  PMI   o   dai
proprietari di immobili destinati ad  attivita'  agricola,  ancorche'
non titolari  o  conduttori  di  azienda  agricola,  per  ragioni  di
urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' agricola
o di prevenire danni a persone, animali o cose, nel periodo  compreso
tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore della  presente
legge, sono ammesse ad agevolazione, sotto forma  di  mutuo  a  tasso
agevolato, ancorche' antecedenti alla presentazione della domanda  di
aiuto.