Art. 32 Disposizioni transitorie 1. Qualora di maggior favore e in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, e quelle concernenti la revoca parziale ai sensi dell'art. 23, commi 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai rapporti derivanti dagli aiuti gia' concessi e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle domande di mutuo gia' ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32(Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), e ancora oggetto di istruttoria da parte di FINAOSTA S.p.A. alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla medesimalegge regionale n. 32/2007e, in relazione al fondo di rotazione, quelle di cui allalegge regionale n. 43/1996. 3. Le spese di progettazione dei riordini fondiari e delle opere di miglioramento fondiario, sostenute dai consorzi di miglioramento fondiario prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione ancorche' antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. 4. Alle domande di aiuto per le opere di miglioramento fondiario approvate nell'ambito del programma, approvato con deliberazione della giunta regionale, denominato «Programma lavori e selezione progetti per la programmazione 2007-2013» e alle istanze di completamento del riordino fondiario presentate ai sensi dell'art. 19 dellalegge regionale n. 20/2012, non ancora finanziate, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 66 dellalegge regionale n. 32/2007per quanto riguarda l'intensita' massima degli aiuti a fondo perduto concedibili. Le domande e le istanze di cui al presente comma sono finanziate in via prioritaria rispetto a quelle pervenute ai sensi dell'art. 18, fatta eccezione per le nuove domande presentate per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose. 5. L'istruttoria e il finanziamento delle domande di aiuto per le spese di gestione e di funzionamento dei consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto n. 215/1933, delle consorterie legalmente costituite e degli altri enti gestori di opere irrigue, gia' presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 67 dellalegge regionale n. 32/2007, restano sospese sino alla data di adozione della deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 31 della presente legge. 6. Le iniziative di investimento avviate dalle PMI o dai proprietari di immobili destinati ad attivita' agricola, ancorche' non titolari o conduttori di azienda agricola, per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attivita' agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ad agevolazione, sotto forma di mutuo a tasso agevolato, ancorche' antecedenti alla presentazione della domanda di aiuto.