Art. 33 Modificazione alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24(Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Modificazioni alleleggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e27 maggio 1994, n. 18), e' sostituito dal seguente: «4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui allalegge regionale n. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unita' immobiliari destinate agli usi di cui all'art. 73, comma 2, lettere b), limitatamente agli alloggi di conduzione a servizio di aziende agricole e agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessalegge regionale n. 11/1998, purche' l'intervento non comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico.».