Art. 33 
 
                 Modificazione alla legge regionale 
                        4 agosto 2009, n. 24 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 4 agosto  2009,  n.
24(Misure per la semplificazione delle procedure  urbanistiche  e  la
riqualificazione del  patrimonio  edilizio  in  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. Modificazioni alleleggi regionali 6 aprile 1998, n. 11,  e27
maggio 1994, n. 18), e' sostituito dal seguente: 
  «4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui allalegge regionale n.
11/1998, gli interventi di  cui  agli  articoli  2,  3  e  4  possono
riguardare le sole unita'  immobiliari  destinate  agli  usi  di  cui
all'art. 73, comma 2,  lettere  b),  limitatamente  agli  alloggi  di
conduzione a servizio di aziende agricole e agli  edifici  ex  rurali
non strumentali agli usi originari, c), d) e d-bis) della stessalegge
regionale  n.  11/1998,  purche'  l'intervento  non  comporti   oneri
aggiuntivi di urbanizzazione a carico dell'ente pubblico.».