Art. 35 Disposizioni finanziarie 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge e' determinato in euro 3.164.500 per l'anno 2016, in euro 5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a decorrere dall'anno 2018. 2. Gli oneri di cui al comma 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unita' previsionale di base (UPB) 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente), 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico), 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro). 3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante: a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: 1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi e spese generali) per euro 35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018; 2) nell'UPB 1.10.01.10 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016, euro 1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018; 3) nell'UPB 1.10.01.20 (Politiche di sviluppo rurale - interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017 ed euro 23.500 per l'anno 2018; 4) nell'UPB 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per euro 100.000 per l'anno 2016, euro 2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018; 5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per euro 6.000 per l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018; 6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016; b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 2.000.000 per l'anno 2016 nell'UPB 1.03.03.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento alla Regione dell'avanzo di amministrazione del consiglio regionale relativo all'anno 2015. 4. La dotazione iniziale del fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. e' determinato in 3,5 milioni di euro ed e' finanziato mediante prelievo di disponibilita' dal fondo di rotazione costituito ai sensi dellalegge regionale n. 43/1996. 5. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 4, disponibili sul fondo di rotazione di cui allalegge regionale n. 43/1996alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi dellalegge regionale n. 43/1996confluiscono sul fondo di rotazione di cui all'art. 24. 6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio e gli storni fra i richiamati fondi di rotazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste. Aosta, 3 agosto 2016 ROLLANDIN (Omissis).