Art. 35 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione  della  presente
legge e' determinato in euro  3.164.500  per  l'anno  2016,  in  euro
5.151.000 per l'anno 2017 e in euro 5.392.500 a  decorrere  dall'anno
2018. 
  2. Gli oneri  di  cui  al  comma  1  fanno  carico  allo  stato  di
previsione della spesa del bilancio di previsione della  Regione  per
il  triennio  2016/2018  nell'unita'  previsionale  di   base   (UPB)
1.10.01.10 (Politiche  di  sviluppo  rurale  -  interventi  di  parte
corrente), 1.10.01.20 (Politiche  di  sviluppo  rurale  -  interventi
d'investimento) 1.10.02.10 (Interventi per la promozione e la  tutela
della zootecnia), 1.10.02.20 (Interventi  d'investimento  e  sviluppo
nel settore dell'allevamento zootecnico),  1.10.03.10  (Interventi  e
servizi  finalizzati   allo   sviluppo   del   settore   agricolo   e
agroalimentare), 1.11.08.11 (Interventi di formazione professionale a
valere sul fondo per le politiche del lavoro). 
  3. Al finanziamento dell'onere  di  cui  al  comma  1  si  provvede
mediante: 
    a) l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: 
      1) nell'UPB 1.03.01.10 (Servizi  e  spese  generali)  per  euro
35.000 per l'anno 2016 e annui euro 135.000 per gli anni 2017 e 2018; 
      2)  nell'UPB  1.10.01.10  (Politiche  di  sviluppo   rurale   -
interventi di parte corrente) per euro 898.000 per l'anno 2016,  euro
1.534.000 per l'anno 2017 ed euro 1.599.000 per l'anno 2018; 
      3)  nell'UPB  1.10.01.20  (Politiche  di  sviluppo   rurale   -
interventi di investimento) per euro 10.000 per l'anno 2017  ed  euro
23.500 per l'anno 2018; 
      4) nell'UPB 1.10.02.10  (Interventi  per  la  promozione  e  la
tutela della zootecnia)  per  euro  100.000  per  l'anno  2016,  euro
2.884.000 per l'anno 2017 ed euro 2.960.000 per l'anno 2018; 
      5) nell'UPB 1.10.03.10 (Interventi e servizi  finalizzati  allo
sviluppo del settore agricolo e agroalimentare) per  euro  6.000  per
l'anno 2016 ed annui euro 5.000 per gli anni 2017 e 2018; 
      6) nell'UPB 1.14.02.10 (Interventi per la tutela dei  parchi  e
delle riserve naturali) per euro 58.500 per l'anno 2016; 
    b)  mediante  l'iscrizione  di  una  maggiore  entrata  di   euro
2.000.000  per  l'anno  2016   nell'UPB   1.03.03.80   (Restituzioni,
recuperi, rimborsi e concorsi vari) derivante dal trasferimento  alla
Regione  dell'avanzo  di  amministrazione  del  consiglio   regionale
relativo all'anno 2015. 
  4. La dotazione iniziale del fondo di rotazione  costituito  presso
FINAOSTA  S.p.A.  e'  determinato  in  3,5  milioni  di  euro  ed  e'
finanziato mediante prelievo di disponibilita' dal fondo di rotazione
costituito ai sensi dellalegge regionale n. 43/1996. 
  5. Le quote eccedenti l'importo di cui al comma 4, disponibili  sul
fondo di rotazione di cui allalegge regionale n. 43/1996alla data  di
entrata in vigore della presente legge, nonche' i  rientri  derivanti
dai rimborsi dei mutui stipulati ai  sensi  dellalegge  regionale  n.
43/1996confluiscono sul fondo di rotazione di cui all'art. 24. 
  6. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore competente  in  materia  di  bilancio,  le  occorrenti
variazioni al bilancio  e  gli  storni  fra  i  richiamati  fondi  di
rotazione. 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
 
    Aosta, 3 agosto 2016 
 
                              ROLLANDIN 
 
(Omissis).