Art. 4 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge, si intendono per: 
    a) PMI: le microimprese,  le  piccole  e  le  medie  imprese  che
soddisfano i criteri di cui all'allegato I del  regolamento  (UE)  n.
702/2014; 
    b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive  nel  settore
della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli; 
    c) prodotto agricolo: i prodotti  elencati  nell'allegato  I  del
trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  ad  eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dei prodotti della  pesca  e  dell'acquacoltura,  recante
modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    d) produzione agricola primaria: la produzione  di  prodotti  del
suolo e dell'allevamento di  cui  all'allegato  I  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a
modificare la natura di tali prodotti; 
    e) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento  di
un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre  un
prodotto agricolo, ad eccezione delle attivita'  svolte  nell'azienda
agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla
prima vendita; 
    f) commercializzazione di un prodotto agricolo: la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita, da parte di un
produttore primario, a rivenditori o a imprese di  trasformazione,  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in
locali separati, adibiti a tale scopo; 
    g) imprese del settore  dell'acquacoltura:  le  imprese  operanti
nella produzione, trasformazione e commercializzazione  dei  prodotti
dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE)  n.
1379/2013; 
    h) calamita' naturali: i terremoti, le valanghe, le  frane  e  le
inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche  e
gli incendi boschivi di origine naturale; 
    i) avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale:
condizioni atmosferiche avverse  quali  gelo,  tempeste  e  grandine,
ghiaccio, forti piogge o grave siccita' che distruggano piu'  del  30
per cento della produzione media annua di un  agricoltore,  calcolata
sulla base dei tre anni precedenti o di una  media  triennale  basata
sul quinquennio precedente, escludendo il valore piu' basso e  quello
piu' elevato; 
    j) equivalente sovvenzione lorda: l'importo dell'aiuto, se  fosse
stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere; 
    k) intensita' di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso  come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri; 
    l) giovane agricoltore: la persona fisica di eta' non superiore a
quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto,  che
possiede adeguate qualifiche e  competenze  professionali  e  che  si
insedia per la prima volta in un'azienda  agricola,  in  qualita'  di
capo dell'azienda; 
    m) opere  in  economia:  le  opere,  realizzate  dall'agricoltore
stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo; 
    n) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito  di
uno stesso contratto.