Art. 4 Definizioni 1. Ai fini della presente legge, si intendono per: a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014; b) settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; c) prodotto agricolo: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; d) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; e) trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; f) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita, da parte di un produttore primario, a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo; g) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013; h) calamita' naturali: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d'aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale; i) avversita' atmosferiche assimilabili a una calamita' naturale: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccita' che distruggano piu' del 30 per cento della produzione media annua di un agricoltore, calcolata sulla base dei tre anni precedenti o di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore piu' basso e quello piu' elevato; j) equivalente sovvenzione lorda: l'importo dell'aiuto, se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere; k) intensita' di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri; l) giovane agricoltore: la persona fisica di eta' non superiore a quaranta anni alla data di presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola, in qualita' di capo dell'azienda; m) opere in economia: le opere, realizzate dall'agricoltore stesso o dai suoi collaboratori, che creano un attivo; n) consulenza: l'insieme delle consulenze fornite nell'ambito di uno stesso contratto.