Art. 6 
 
      Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione 
             e commercializzazione di prodotti agricoli 
 
  1. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  gestione
aziendale  mediante  la  riduzione  dei  costi  di   produzione,   il
miglioramento  della  produzione  e  della   qualita',   nonche'   il
miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di  igiene  e
di  benessere  degli  animali,  possono  essere  concessi  alle  PMI,
operanti sul territorio regionale nel settore della trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti  agricoli,  aiuti,  sotto  forma  di
mutui  a  tasso  agevolato,  per  l'effettuazione   di   investimenti
materiali o immateriali. 
  2. Sono considerati ammissibili: 
    a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il  miglioramento
di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni e'  ammissibile
in misura non  superiore  al  10  per  cento  dei  costi  ammissibili
dell'intervento oggetto di aiuto; 
    b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature,  compresi
gli arredi e gli strumenti funzionali  alla  commercializzazione  dei
prodotti, fino al loro valore di mercato; 
    c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere  a)  e  b),
quali onorari di architetti,  ingegneri  e  consulenti,  onorari  per
consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed economica, compresi gli
studi di fattibilita' e le spese notarili di stipulazione dei mutui; 
    d)  i  costi  per  l'acquisizione  o  lo  sviluppo  di  programmi
informatici  e  per  l'acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti
d'autore e marchi commerciali; 
    e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui  costituisca  un
costo definitivo non recuperabile. 
  3. Gli investimenti devono essere effettuati  in  conformita'  alla
normativa europea, statale e regionale vigente in materia  di  tutela
ambientale. In particolare, per gli investimenti che  richiedono  una
valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE
e del titolo I dellalegge regionale 12/2009, gli aiuti sono  concessi
a condizione che il progetto di investimento  sia  stato  oggetto  di
tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima  della  data
di concessione degli aiuti individuali. 
  4. Non sono considerati costi ammissibili: 
    a) il capitale circolante; 
    b) gli investimenti relativi  alla  produzione  di  biocarburanti
prodotti da colture alimentari; 
    c) gli investimenti realizzati  per  conformarsi  alla  normativa
europea vigente. 
  5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi  di  cui  al  comma  2,
lettere a), limitatamente all'acquisizione di  beni  immobili,  e  b)
possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a  canone
agevolato   stipulati   con   societa'   di   leasing   appositamente
convenzionate con FINAOSTA S.p.A. 
  6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma  di
mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato,
per i costi di cui al comma 2, lettera a),  e  per  quelli  collegati
alla predetta lettera a) ai  sensi  della  lettera  c)  del  medesimo
comma, i proprietari di immobili  destinati  ad  attivita'  agricola,
ancorche' non titolari o conduttori di azienda agricola. 
  7. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai  sensi  e
nei limiti dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 702/2014.