Art. 7 (Aiuti agli investimenti nel settore dell'acquacoltura 1. Al fine di promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualita', nonche' il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di investimenti materiali o immateriali. 2. Sono considerati ammissibili: a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni e' ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi totali dell'intervento oggetto di aiuto; b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature, compresi gli arredi e gli strumenti funzionali alla commercializzazione dei prodotti, fino al loro valore di mercato; c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilita' e le spese notarili di stipulazione dei mutui; d) i costi per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici, nonche' per l'acquisizione di marchi commerciali; e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile. 3. Gli investimenti devono essere effettuati in conformita' alla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e del titolo I dellalegge regionale 12/2009, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. 4. Non sono considerati costi ammissibili: a) il capitale circolante; b) gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente. 5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi di cui al comma 2, lettere a), limitatamente all'acquisizione di beni immobili, e b) possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a canone agevolato stipulati con societa' di leasing appositamente convenzionate con FINAOSTA S.p.A. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 190/45 del 28 giugno 2014.