Art. 7 
 
                      (Aiuti agli investimenti 
                    nel settore dell'acquacoltura 
 
  1. Al  fine  di  promuovere  la  razionalizzazione  della  gestione
aziendale  mediante  la  riduzione  dei  costi  di   produzione,   il
miglioramento  della  produzione  e  della   qualita',   nonche'   il
miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di  igiene  e
di  benessere  degli  animali,  possono  essere  concessi  alle  PMI,
operanti sul  territorio  regionale  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e commercializzazione dei prodotti  dell'acquacoltura,
aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per l'effettuazione di
investimenti materiali o immateriali. 
  2. Sono considerati ammissibili: 
    a) i costi per la costruzione, l'acquisizione o il  miglioramento
di beni immobili; la spesa per l'acquisto dei terreni e'  ammissibile
in  misura  non  superiore  al  10  per  cento   dei   costi   totali
dell'intervento oggetto di aiuto; 
    b) i costi per l'acquisto di macchinari e attrezzature,  compresi
gli arredi e gli strumenti funzionali  alla  commercializzazione  dei
prodotti, fino al loro valore di mercato; 
    c) gli oneri collegati alle spese di cui alle lettere  a)  e  b),
quali onorari di architetti,  ingegneri  e  consulenti,  onorari  per
consulenze sulla sostenibilita' ambientale ed economica, compresi gli
studi di fattibilita' e le spese notarili di stipulazione dei mutui; 
    d)  i  costi  per  l'acquisizione  o  lo  sviluppo  di  programmi
informatici, nonche' per l'acquisizione di marchi commerciali; 
    e) gli oneri derivanti dall'IVA, nel caso in cui  costituisca  un
costo definitivo non recuperabile. 
  3. Gli investimenti devono essere effettuati  in  conformita'  alla
normativa europea, statale e regionale vigente in materia  di  tutela
ambientale. In particolare, per gli investimenti che  richiedono  una
valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE
e del titolo I dellalegge regionale 12/2009, gli aiuti sono  concessi
a condizione che il progetto di investimento  sia  stato  oggetto  di
tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima  della  data
di concessione degli aiuti individuali. 
  4. Non sono considerati costi ammissibili: 
    a) il capitale circolante; 
    b) gli investimenti realizzati  per  conformarsi  alla  normativa
europea vigente. 
  5. Gli aiuti per il finanziamento dei costi  di  cui  al  comma  2,
lettere a), limitatamente all'acquisizione di  beni  immobili,  e  b)
possono essere concessi anche mediante contratti di leasing a  canone
agevolato   stipulati   con   societa'   di   leasing   appositamente
convenzionate con FINAOSTA S.p.A. 
  6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai  sensi  e
nei limiti del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  n.  L  190/45  del  28
giugno 2014.