Art. 8 Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli 1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, possono essere concessi alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione di indagini, sostenuti per la compravendita e la permuta di terreni agricoli. 2. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 702/2014.