Art. 8 
 
                Aiuti per la ricomposizione fondiaria 
                        dei terreni agricoli 
 
  1.  Per  favorire  la  ricomposizione  fondiaria,  possono   essere
concessi alle PMI, operanti  sul  territorio  regionale  nel  settore
della produzione agricola primaria, aiuti a fondo perduto fino ad  un
massimo del 100 per cento dei  costi  legali  e  amministrativi,  ivi
compresi quelli per la realizzazione di indagini,  sostenuti  per  la
compravendita e la permuta di terreni agricoli. 
  2. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai  sensi  e  nei  limiti
dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 702/2014.