Art. 9 
 
                     Aiuti al settore zootecnico 
 
  1. Al fine di assicurare il mantenimento e  la  valorizzazione  del
settore zootecnico e delle relative produzioni, nonche'  al  fine  di
migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI,
operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento  delle
specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti,  anche
per il tramite delle associazioni di allevatori: 
    a) per il finanziamento dei costi  amministrativi  inerenti  alla
costituzione e alla tenuta  dei  libri  genealogici  e  dei  registri
anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti; 
    b) per i test di determinazione della qualita' genetica  o  della
resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i  controlli
funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i
controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i  controlli  di
routine sulla qualita' del latte, fino al  70  per  cento  dei  costi
sostenuti; 
    c) integrativi rispetto a quanto previsto dall'art. 2, commi 3  e
5-bis, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  102  (Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a  norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera i), della  legge  7  marzo  2003,  n.  38),  per  la
copertura dei costi dei premi assicurativi versati per lo smaltimento
dei capi morti. Complessivamente, gli aiuti possono  essere  concessi
fino al 100  per  cento  del  premio  assicurativo,  nel  caso  della
rimozione, e fino al 75 per cento del premio assicurativo,  nel  caso
della distruzione; 
    d) in alternativa a quanto previsto  dalla  lettera  c),  per  la
rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi  sostenuti,
e per la distruzione dei medesimi, fino al 75  per  cento  dei  costi
sostenuti; 
    e) per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi,
fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100  per  cento  dei  costi
sostenuti; 
    f)  per  la  prevenzione,  il  controllo  e   l'eradicazione   di
epizoozie, nonche' per i danni causati dalle medesime,  fino  al  100
per cento dei costi sostenuti. 
  2. Gli aiuti sono  concessi  in  natura,  sotto  forma  di  servizi
agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori,  fatta
eccezione per gli aiuti di cui al comma  1,  lettere  c),  e)  e  f),
limitatamente agli indennizzi dei danni causati dalle epizoozie, agli
aiuti  per  l'acquisto,  lo  stoccaggio,  la  somministrazione  e  la
distribuzione  di  vaccini,  di  medicine  e  di  sostanze   per   il
trattamento degli animali e agli aiuti per la pulizia e  disinfezione
dell'azienda  e  delle  attrezzature,  che  possono  essere  concessi
direttamente agli allevatori,  sulla  base  del  rimborso  dei  costi
effettivamente sostenuti. 
  3. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai  sensi  e  nei  limiti
degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, possono altresi'
essere concessi ai medesimi beneficiari, attraverso  le  associazioni
di settore, gli operatori sanitari e il laboratorio di analisi  della
struttura  regionale  competente,  aiuti,  sotto  forma  di   servizi
agevolati, per le seguenti attivita': 
    a)  assistenza  zooiatrica  veterinaria  e   supporto   per   gli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di sanita', benessere
animale e sicurezza alimentare; 
    b) analisi sul  latte  ai  fini  dell'autocontrollo  aziendale  e
controlli  di  routine  sulla  qualita'   del   latte,   incluso   il
campionamento e le analisi, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile   2004,
sull'igiene dei prodotti alimentari. 
  5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi ai sensi e nei  limiti
dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»  e  n.
1408/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
L 352 del 24 dicembre 2013, fino ad un  massimo  del  100  per  cento
delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100
per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai
beneficiari di cui al comma 1. Eventuali analisi diverse  rispetto  a
quelle previste dal comma 4, lettera b),  possono  essere  effettuate
dai laboratori di analisi delle  strutture  regionali  competenti  su
richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le
analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai  sensi
e nei limiti dei regolamenti (UE) n.  1407/2013  e  n.  1408/2013,  i
relativi oneri restano in capo alle medesime PMI. 
  6. Gli aiuti di cui ai commi 1, lettera f), e 4, lettera  a),  sono
concessi  sulla   base   di   specifici   programmi   approvati   con
deliberazione della giunta  regionale,  valutati  e  proposti,  senza
oneri a carico  del  bilancio  regionale,  da  un  comitato  tecnico,
istituito presso la struttura  regionale  competente  in  materia  di
sviluppo zootecnico, composto: 
    a) dal dirigente della struttura regionale competente in  materia
di sanita' veterinaria, con funzioni di presidente, o suo delegato; 
    b) dal dirigente della struttura regionale competente in  materia
di sviluppo zootecnico, o suo delegato; 
    c) dai dirigenti  dei  servizi  veterinari  del  dipartimento  di
prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle  d'Aosta
(Azienda USL), o loro delegati; 
    d) da un funzionario  della  struttura  regionale  competente  in
materia di sviluppo zootecnico; 
    e) da un  rappresentante  delle  associazioni  degli  allevatori,
operanti nel territorio regionale.