Art. 9 Aiuti al settore zootecnico 1. Al fine di assicurare il mantenimento e la valorizzazione del settore zootecnico e delle relative produzioni, nonche' al fine di migliorare lo stato sanitario e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento delle specie di interesse zootecnico, possono essere concessi aiuti, anche per il tramite delle associazioni di allevatori: a) per il finanziamento dei costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, fino al 100 per cento dei costi sostenuti; b) per i test di determinazione della qualita' genetica o della resa del bestiame effettuati da o per conto terzi, quali i controlli funzionali e l'organizzazione e gestione riproduttiva ed eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualita' del latte, fino al 70 per cento dei costi sostenuti; c) integrativi rispetto a quanto previsto dall'art. 2, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), per la copertura dei costi dei premi assicurativi versati per lo smaltimento dei capi morti. Complessivamente, gli aiuti possono essere concessi fino al 100 per cento del premio assicurativo, nel caso della rimozione, e fino al 75 per cento del premio assicurativo, nel caso della distruzione; d) in alternativa a quanto previsto dalla lettera c), per la rimozione dei capi morti, fino al 100 per cento dei costi sostenuti, e per la distruzione dei medesimi, fino al 75 per cento dei costi sostenuti; e) per l'organizzazione e la partecipazione a rassegne, concorsi, fiere ed esposizioni zootecniche, fino al 100 per cento dei costi sostenuti; f) per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie, nonche' per i danni causati dalle medesime, fino al 100 per cento dei costi sostenuti. 2. Gli aiuti sono concessi in natura, sotto forma di servizi agevolati, e non comportano pagamenti diretti agli allevatori, fatta eccezione per gli aiuti di cui al comma 1, lettere c), e) e f), limitatamente agli indennizzi dei danni causati dalle epizoozie, agli aiuti per l'acquisto, lo stoccaggio, la somministrazione e la distribuzione di vaccini, di medicine e di sostanze per il trattamento degli animali e agli aiuti per la pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature, che possono essere concessi direttamente agli allevatori, sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. 3. Gli aiuti di cui comma 1 sono concessi ai sensi e nei limiti degli articoli 24, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, possono altresi' essere concessi ai medesimi beneficiari, attraverso le associazioni di settore, gli operatori sanitari e il laboratorio di analisi della struttura regionale competente, aiuti, sotto forma di servizi agevolati, per le seguenti attivita': a) assistenza zooiatrica veterinaria e supporto per gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sanita', benessere animale e sicurezza alimentare; b) analisi sul latte ai fini dell'autocontrollo aziendale e controlli di routine sulla qualita' del latte, incluso il campionamento e le analisi, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. 5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili. Nel caso in cui gli aiuti non coprano il 100 per cento delle spese ammissibili, l'importo residuo resta in capo ai beneficiari di cui al comma 1. Eventuali analisi diverse rispetto a quelle previste dal comma 4, lettera b), possono essere effettuate dai laboratori di analisi delle strutture regionali competenti su richiesta delle PMI di cui al comma 1, fermo restando che, qualora le analisi non siano fornite sotto forma di servizio agevolato ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, i relativi oneri restano in capo alle medesime PMI. 6. Gli aiuti di cui ai commi 1, lettera f), e 4, lettera a), sono concessi sulla base di specifici programmi approvati con deliberazione della giunta regionale, valutati e proposti, senza oneri a carico del bilancio regionale, da un comitato tecnico, istituito presso la struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, composto: a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sanita' veterinaria, con funzioni di presidente, o suo delegato; b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico, o suo delegato; c) dai dirigenti dei servizi veterinari del dipartimento di prevenzione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), o loro delegati; d) da un funzionario della struttura regionale competente in materia di sviluppo zootecnico; e) da un rappresentante delle associazioni degli allevatori, operanti nel territorio regionale.