Art. 2 Finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 1. L'importo di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), e' incrementato dell'ammontare corrispondente alla quota non vincolata degli avanzi di amministrazione certificati dagli enti locali nei rendiconti degli esercizi finanziari 2014 e 2015. 2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 28 della l.r. 19/2015, le parole: «dal 234 al 238» sono sostituite dalle seguenti: «dal 234 al 239». 3. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine per l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale e' differito al 31 ottobre 2016.