Art. 2 
 
Finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre  2015,
                                n. 19 
 
  1. L'importo di cui all'art. 10,  comma  3,  primo  periodo,  della
legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge  finanziaria  per  gli
anni 2016/2018), e' incrementato dell'ammontare  corrispondente  alla
quota non vincolata degli avanzi di amministrazione certificati dagli
enti locali nei rendiconti degli esercizi finanziari 2014 e 2015. 
  2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 28 della l.r. 19/2015,  le
parole: «dal 234 al 238» sono sostituite dalle seguenti: «dal 234  al
239». 
  3. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine per  l'approvazione
del documento unico di programmazione  (DUP),  del  provvedimento  di
salvaguardia degli  equilibri  di  bilancio  e  della  variazione  di
assestamento generale e' differito al 31 ottobre 2016.