Art. 3 
 
Contributo  straordinario  al  Comune  di  Pontboset,  a  titolo   di
  anticipazione, per gli oneri derivanti da sentenze definitive 
 
  1. Per l'anno 2016, e' autorizzata l'istituzione di  un  fondo  per
l'erogazione al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, di un
contributo straordinario fino  a  un  massimo  di  euro  320.000  per
garantire la  sostenibilita'  economico-finanziaria  e  prevenire  il
dissesto finanziario del medesimo comune, a parziale copertura  degli
oneri  derivanti  dall'ottemperanza  alle  sentenze  definitive   del
Tribunale di Aosta depositata il  31  dicembre  2009  e  della  Corte
d'appello di Torino depositata il 13 maggio 2011, di risarcimento del
danno conseguente all'alluvione dell'anno 2000. 
  2. Il fondo di cui al  comma  1  e'  iscritto,  per  euro  320.000,
nell'ambito  dell'UPB  01.16.01.20  (Fondi  di  riserva   per   spese
obbligatorie e impreviste - spese di investimento). Al  finanziamento
del  predetto  onere  si  provvede  nell'ambito  della  medesima  UPB
01.16.01.20. 
  3. Il contributo straordinario  di  cui  al  presente  articolo  e'
restituito alla regione in massimo cinque anni, senza aggravio  degli
interessi  legali   e   della   rivalutazione   monetaria,   mediante
riversamento  alla  regione,  a   decorrere   dall'anno   2017,   del
sovracanone annuo distribuito al  Comune  dal  Consorzio  dei  comuni
della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora
Baltea (BIM) e, in caso di incapienza, mediante compensazione  con  i
trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione  spettanti  al
comune nell'anno di riferimento. 
  4. Per l'applicazione del presente articolo, la giunta regionale e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.