Art. 3 Contributo straordinario al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, per gli oneri derivanti da sentenze definitive 1. Per l'anno 2016, e' autorizzata l'istituzione di un fondo per l'erogazione al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, di un contributo straordinario fino a un massimo di euro 320.000 per garantire la sostenibilita' economico-finanziaria e prevenire il dissesto finanziario del medesimo comune, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'ottemperanza alle sentenze definitive del Tribunale di Aosta depositata il 31 dicembre 2009 e della Corte d'appello di Torino depositata il 13 maggio 2011, di risarcimento del danno conseguente all'alluvione dell'anno 2000. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' iscritto, per euro 320.000, nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento). Al finanziamento del predetto onere si provvede nell'ambito della medesima UPB 01.16.01.20. 3. Il contributo straordinario di cui al presente articolo e' restituito alla regione in massimo cinque anni, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante riversamento alla regione, a decorrere dall'anno 2017, del sovracanone annuo distribuito al Comune dal Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) e, in caso di incapienza, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione spettanti al comune nell'anno di riferimento. 4. Per l'applicazione del presente articolo, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.