Art. 4 
 
Promozione di un deposito fiscale di carburanti e olii  combustibili.
  Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 
 
  1. La regione promuove la realizzazione di un deposito fiscale, per
un onere stimato di euro 6.000.000, da affidare in gestione a  terzi,
in  conformita'  alla  normativa  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici, anche  al  fine  di  assicurare  nel  territorio  regionale
un'adeguata  riserva  di   carburanti   e   olii   combustibili   per
fronteggiare  interventi  necessitati  da  finalita'  di   protezione
civile. 
  2. La deliberazione della giunta regionale attuativa del comma 1 e'
adottata previo parere della Commissione consiliare competente. 
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   e'   autorizzata
l'acquisizione  di  partecipazioni  in  societa'  gia'  operanti  nel
settore merceologico di riferimento nel territorio regionale, per  il
tramite di FINAOSTA  S.p.A.,  nell'ambito  della  gestione  speciale,
previo conferimento di apposito incarico da parte della  regione,  ai
sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006,  n.  7  (Nuove
disposizioni concernenti la societa' finanziaria  regionale  FINAOSTA
S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). 
  4. Dopo la lettera hterdecies) del comma 2 dell'art. 40 della legge
regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge  finanziaria  per  gli  anni
2011/2013), e' aggiunta la seguente: 
  «hquaterdecies)  realizzazione,  anche  mediante  acquisizione   di
partecipazioni societarie, di un deposito  fiscale  di  carburanti  e
olii combustibili.». 
  5. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la  riduzione
dell'autorizzazione  all'indebitamento  per  gli  interventi  di  cui
all'art. 40, comma 2, lettere hbis) e hnonies), della  l.r.  40/2010,
al finanziamento dei quali si provvede, alternativamente, mediante le
risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 3,  della  l.r.
19/2015, come modificato dall'art. 2.