Art. 4 Promozione di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili. Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 1. La regione promuove la realizzazione di un deposito fiscale, per un onere stimato di euro 6.000.000, da affidare in gestione a terzi, in conformita' alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche al fine di assicurare nel territorio regionale un'adeguata riserva di carburanti e olii combustibili per fronteggiare interventi necessitati da finalita' di protezione civile. 2. La deliberazione della giunta regionale attuativa del comma 1 e' adottata previo parere della Commissione consiliare competente. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata l'acquisizione di partecipazioni in societa' gia' operanti nel settore merceologico di riferimento nel territorio regionale, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., nell'ambito della gestione speciale, previo conferimento di apposito incarico da parte della regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). 4. Dopo la lettera hterdecies) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), e' aggiunta la seguente: «hquaterdecies) realizzazione, anche mediante acquisizione di partecipazioni societarie, di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili.». 5. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento per gli interventi di cui all'art. 40, comma 2, lettere hbis) e hnonies), della l.r. 40/2010, al finanziamento dei quali si provvede, alternativamente, mediante le risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 19/2015, come modificato dall'art. 2.