Art. 5 
 
Tributo speciale per il  deposito  in  discarica  e  in  impianti  di
  incenerimento  senza  recupero  energetico  dei   rifiuti   solidi.
  Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 
 
  1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 3  dicembre  2007,
n. 31 (Nuove disposizioni in materia di  gestione  dei  rifiuti),  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 1° gennaio  2017,  l'intero  gettito  derivante
dall'applicazione  del  tributo  speciale  di  cui  all'art.  23   e'
destinato in modo  vincolato  a  favorire  la  minore  produzione  di
rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia,  con
priorita' per  i  soggetti  che  realizzano  sistemi  di  smaltimento
alternativi alle discariche, nonche' a  realizzare  la  bonifica  dei
suoli inquinati. La  giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,
individua   la   specifica   destinazione   delle   somme   derivanti
dall'applicazione  del  tributo,  nonche'  dell'addizionale  prevista
dall'art. 205, comma 3octies, del decreto legislativo 152/2006.». 
  2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione  del  comma  1  e'
determinato per gli anni 2017 e  2018  in  euro  461.440  annui.  UPB
1.14.3.20  (Interventi  di  investimento  per  la   realizzazione   e
manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti).