Art. 5 Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e' sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'art. 23 e' destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua la specifica destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del tributo, nonche' dell'addizionale prevista dall'art. 205, comma 3octies, del decreto legislativo 152/2006.». 2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1 e' determinato per gli anni 2017 e 2018 in euro 461.440 annui. UPB 1.14.3.20 (Interventi di investimento per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti).