Art. 6 
 
Piano regionale di gestione dei  rifiuti.  Modificazione  alla  legge
                  regionale 22 dicembre 2015, n. 22 
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  22  dicembre  2015,  n.  22
(Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale  digestione  dei
rifiuti per il quinquennio 2016/2020.  Rideterminazione  dell'entita'
del tributo  speciale  per  il  deposito  in  discarica  dei  rifiuti
solidi), e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Rideterminazione dell'entita' del tributo speciale). -  1.
Il tributo speciale di cui all'art. 23 della l.r. 31/2007,  istituito
ai sensi dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n.  549
(Misure di razionalizzazione della  finanza  pubblica),  applicato  a
carico dei subATO, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito. 
  2. Con riferimento al valore di  raccolta  differenziata  raggiunto
nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, non siano
conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta  differenziata  stabiliti
dalla normativa statale vigente, si  applica  l'addizionale  prevista
dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. 
  3. Con riferimento al valore di  raccolta  differenziata  raggiunto
nell'anno precedente, nel caso in cui, a  livello  di  subATO,  siano
superati gli obiettivi minimi  di  raccolta  differenziata  stabiliti
dalla normativa statale vigente, si applicano le  riduzioni  previste
dall'art. 205, comma 3bis, del decreto legislativo n. 152/2006.».