Art. 6 Piano regionale di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 1. L'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale digestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entita' del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Rideterminazione dell'entita' del tributo speciale). - 1. Il tributo speciale di cui all'art. 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), applicato a carico dei subATO, e' rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito. 2. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applica l'addizionale prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, siano superati gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applicano le riduzioni previste dall'art. 205, comma 3bis, del decreto legislativo n. 152/2006.».