Art. 8 Programma di sviluppo rurale 1. Gli stanziamenti di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), possono essere destinati ad AREA VdA, per un importo massimo di euro 590.000, quale rimborso degli oneri correlati alla definizione delle procedure, gia' poste in essere dalla medesima, per il pagamento dei premi a valere sulle annualita' 2008/2009, relativi al PSR 2007/2013, ivi inclusi quelli gia' oggetto di anticipazione, in attuazione delle seguenti disposizioni: a) art. 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007); b) art. 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010); c) art. 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011); d) art. 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). 2. Gli stanziamenti a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 3, della l.r. 18/2013 possono essere destinati, per un importo massimo di euro 60.000, al pagamento degli oneri inerenti alle spese legali relative alle procedure attivate da AREA VdA di recupero coattivo dei crediti derivanti dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle anticipazioni dei premi a valere sulle annualita' 2007, 2008 e 2009, relativi al PSR 2007/2013, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al netto delle eventuali spese legali recuperate all'esito delle predette procedure.