Art. 8 
 
                    Programma di sviluppo rurale 
 
  1. Gli stanziamenti di  cui  all'art.  24,  comma  3,  della  legge
regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge  finanziaria  per  gli  anni
2014/2016), possono essere destinati ad  AREA  VdA,  per  un  importo
massimo di euro 590.000, quale rimborso degli  oneri  correlati  alla
definizione delle procedure, gia' poste in essere dalla medesima, per
il pagamento dei premi a valere sulle annualita' 2008/2009,  relativi
al PSR 2007/2013, ivi inclusi quelli gia' oggetto  di  anticipazione,
in attuazione delle seguenti disposizioni: 
    a)  art.  23  della  legge  regionale  13  giugno  2007,  n.   15
(Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007,
modificazioni a disposizioni legislative, variazione al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2007); 
    b)  art.  33  della  legge  regionale  15  aprile  2008,   n.   9
(Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008,
modifiche a  disposizioni  legislative,  variazioni  al  bilancio  di
previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per  il
triennio 2008/2010); 
    c) art. 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n.  29  (Legge
finanziaria per gli anni 2009/2011); 
    d) art. 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre  2009,  n.
47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012). 
  2. Gli stanziamenti a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 3,
della l.r. 18/2013 possono essere destinati, per un  importo  massimo
di euro 60.000, al pagamento degli oneri inerenti alle  spese  legali
relative alle procedure attivate da AREA VdA di recupero coattivo dei
crediti derivanti dalla  mancata  restituzione,  totale  o  parziale,
delle anticipazioni dei premi a valere sulle annualita' 2007, 2008  e
2009, relativi al PSR 2007/2013, in attuazione delle disposizioni  di
cui al comma 1, al netto  delle  eventuali  spese  legali  recuperate
all'esito delle predette procedure.