(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2016) IL PRESIDENTE Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e' stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota Irap di base fino ad un massimo dello 0,92 per cento; Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato art. 16, comma 3 ha disposto una riduzione dell'aliquota Irap pari allo 0,92 % da applicarsi all'aliquota Irap base per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, cosi' come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 3 per cento rispetto alla media del triennio precedente (cosiddette «imprese virtuose»); Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, ai sensi del quale i criteri e le modalita' di attuazione dell'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale n. 2/2006 sono determinati con apposito regolamento; Visto il «Regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006)» emanato con proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.; Attesa, con riferimento all'art. 3, comma 3 del regolamento emanato con proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., la necessita' di: integrare l'elenco delle deduzioni ivi indicate in seguito all'introduzione della deduzione del costo residuo per il personale dipendente prevista dal comma 4-octies dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997; adeguare le previsioni di cui alla lettera c) all'intervenuta abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 11 del decreto legislativo n. 446/1997; sostituire il riferimento, contenuto nella lettera d), alla norma di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), in quanto la stessa ha cessato di esplicare i suoi effetti; Ritenuto, altresi', di precisare la definizione di «costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP» di cui all'art. 5 del suddetto regolamento; Attesa, altresi', l'opportunita' di adeguare le previsioni contenute nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e nell'art. 6, commi 2, 3 e 4 del suddetto regolamento (che riportano quale misura minima di incremento il 5 per cento) alle modifiche apportate all'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 2/2006 dall'art. 15, comma 4 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (che fissano la misura minima dell'incremento al 3 per cento); Ritenuto, pertanto, di provvedere all'adeguamento delle previsioni del Regolamento di cui al proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute al mutato assetto normativo regionale e statale; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1032; Decreta: 1. E' emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI