(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 6 luglio 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446
(Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale e'
stata istituita  nell'ordinamento  dello  Stato  l'imposta  regionale
sulle attivita' produttive esercitate nel territorio delle regioni; 
  Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo  n.  446/1997,  a
norma del quale le regioni hanno facolta' di variare l'aliquota  Irap
di base fino ad un massimo dello 0,92 per cento; 
  Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2
(Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in  attuazione
del  sopraccitato  art.  16,  comma  3  ha  disposto  una   riduzione
dell'aliquota Irap pari allo 0,92 % da applicarsi  all'aliquota  Irap
base per i soggetti passivi che alla  chiusura  del  singolo  periodo
d'imposta presentino, su base nazionale,  un  incremento  del  valore
della  produzione  netta  e  un  incremento  dei  costi  relativi  al
personale, cosi' come definiti  dalla  norma  medesima,  entrambi  di
almeno il 3 per cento rispetto alla  media  del  triennio  precedente
(cosiddette «imprese virtuose»); 
  Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006,  n.
2, ai sensi  del  quale  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione
dell'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale n.  2/2006  sono
determinati con apposito regolamento; 
  Visto   il   «Regolamento   recante   criteri   e   modalita'   per
l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma  2,  della
legge regionale 18 gennaio  2006,  n.  2  (Legge  finanziaria  2006)»
emanato con proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.; 
  Attesa, con riferimento all'art. 3, comma 3 del regolamento emanato
con proprio decreto 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres., la necessita' di: 
      integrare l'elenco delle  deduzioni  ivi  indicate  in  seguito
all'introduzione della deduzione del costo residuo per  il  personale
dipendente prevista dal  comma  4-octies  dell'art.  11  del  decreto
legislativo n. 446/1997; 
      adeguare le previsioni di cui alla lettera  c)  all'intervenuta
abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 446/1997; 
      sostituire il riferimento, contenuto  nella  lettera  d),  alla
norma di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici), in quanto la stessa ha cessato di
esplicare i suoi effetti; 
  Ritenuto, altresi', di precisare la definizione di «costi  relativi
al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera  B),
numero 9), del codice civile, diminuiti  degli  oneri  deducibili  ai
fini IRAP» di cui all'art. 5 del suddetto regolamento; 
  Attesa,  altresi',  l'opportunita'  di   adeguare   le   previsioni
contenute nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e nell'art. 6,  commi
2, 3 e 4 del suddetto regolamento (che riportano quale misura  minima
di incremento il 5 per cento) alle modifiche  apportate  all'art.  2,
comma 2 della legge regionale n. 2/2006 dall'art. 15, comma  4  della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (che fissano  la  misura  minima
dell'incremento al 3 per cento); 
  Ritenuto, pertanto, di provvedere all'adeguamento delle  previsioni
del Regolamento di  cui  al  proprio  decreto  6  dicembre  2006,  n.
0372/Pres., al fine di adeguare  le  disposizioni  ivi  contenute  al
mutato assetto normativo regionale e statale; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 10  giugno  2016,  n.
1032; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  regolamento  recante  «Modifiche  al  regolamento
recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP  di
cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n.  2
(Legge finanziaria 2006) emanato con D.P.Reg.  6  dicembre  2006,  n.
0372/Pres.»,  nel  testo  allegato  al  presente  decreto  del  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI