Allegato 
 
Modifiche  al   regolamento   recante   criteri   e   modalita'   per
  l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della
  legge regionale 18 gennaio 2006  n.  2  (Legge  finanziaria  2006),
  emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. 
 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento dispone  le  necessarie  modifiche  al
regolamento  recante   criteri   e   modalita'   per   l'applicazione
dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge  regionale
18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006),  emanato  con  decreto
del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.,  al  fine
di adeguare le disposizioni ivi contenute al mutato assetto normativo
regionale e statale. 
 
                               Art. 2. 
 
            Modifiche all'art. 2 del D.P.Reg. n. 372/2006 
 
    1. Al comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera a) le parole: «5  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento»; 
      b) alla lettera b) le parole: «5  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3 per cento». 
 
                               Art. 3. 
 
            Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. n. 372/2006 
 
    1. Al comma 3  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) alla lettera c) le parole: «4-quinquies, 4  sexies  e»  sono
soppresse e dopo le parole: «4-septies» sono aggiunte le seguenti: «e
4-octies»; 
      b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) deduzione per ricercatori di cui all'art. 17, comma  1  del
decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  (Misure  urgenti  per  il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per  ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro  strategico  nazionale)  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2  e  all'art.  44
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica.)
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». 
 
                               Art. 4. 
 
            Modifica all'art. 5 del D.P.Reg. n. 372/2006 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Regione 372/2006 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Per "costi relativi  al  personale  classificabili  nell'art.
2425,  primo  comma,  lettera  B),  numero  9),  del  codice  civile,
diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP"  si  intende  i  costi
relativi al personale classificabili  nell'art.  2425,  primo  comma,
lettera B), numero 9),  del  codice  civile,  diminuiti  degli  oneri
deducibili di cui al comma 3.». 
 
                               Art. 5. 
 
             Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 372/2006 
 
    1. All'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
372/2006 sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) al comma 2 le parole: «5 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3 per cento»; 
      b) al comma 3 le parole: «5 per cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «3 per cento»; 
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'incremento di cui ai commi 2 e 3, uguale o maggiore al  3
per cento, risulta dall'applicazione della seguente formula: 
 
                           (T - TM) × 100 
                         --------------- ≥ 3 
                                 TM 
 
    dove T rappresenta: 
      a)  il  valore  della   produzione   netta,   aumentato   degli
ammortamenti rilevanti  ai  fini  IRAP  e  diminuito  dei  contributi
pubblici rilevanti ai  fini  IRAP,  alla  fine  del  singolo  periodo
d'imposta; 
      b) l'ammontare complessivo dei  costi  relativi  al  personale,
classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera B),  n.  9),  del
codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai  fini  IRAP,  alla
fine del singolo periodo d'imposta; 
    dove TM rappresenta il valore  medio  di  T  relativo  al  primo,
secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente  antecedente  quello
di riferimento. Per il calcolo della media  e'  utilizzata  la  media
aritmetica.». 
 
                               Art. 6. 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2015. 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani