Allegato Modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con D.P.Reg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres. (Omissis). Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al regolamento recante criteri e modalita' per l'applicazione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 372/Pres., al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute al mutato assetto normativo regionale e statale. Art. 2. Modifiche all'art. 2 del D.P.Reg. n. 372/2006 1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»; b) alla lettera b) le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento». Art. 3. Modifiche all'art. 3 del D.P.Reg. n. 372/2006 1. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) le parole: «4-quinquies, 4 sexies e» sono soppresse e dopo le parole: «4-septies» sono aggiunte le seguenti: «e 4-octies»; b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) deduzione per ricercatori di cui all'art. 17, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'art. 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica.) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122». Art. 4. Modifica all'art. 5 del D.P.Reg. n. 372/2006 1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 372/2006 e' sostituito dal seguente: «1. Per "costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP" si intende i costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili di cui al comma 3.». Art. 5. Modifiche all'art. 6 del D.P.Reg. 372/2006 1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 372/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»; b) al comma 3 le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'incremento di cui ai commi 2 e 3, uguale o maggiore al 3 per cento, risulta dall'applicazione della seguente formula: (T - TM) × 100 --------------- ≥ 3 TM dove T rappresenta: a) il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta; b) l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta; dove TM rappresenta il valore medio di T relativo al primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento. Per il calcolo della media e' utilizzata la media aritmetica.». Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2015. Visto, Il Presidente: Serracchiani