Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazionesanitaria e sociosanitaria). (Omissis). Art. 1. Oggetto 1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria) il presente regolamento disciplina il procedimento e i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nonche' per il rilascio dell'accreditamento istituzionale. Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978 (di seguito strutture di riabilitazione funzionale) per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale a seguito di determinazione del fabbisogno regionale. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle strutture per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' alle strutture residenziali per i disturbi mentali. Art. 3. Soggetti competenti 1. L'autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, ampliamento e trasferimento delle strutture di riabilitazione funzionale e' rilasciata dal comune competente per territorio. 2. L'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di riabilitazione funzionale di cui al comma 1 e' rilasciato dalle aziende per l'assistenza sanitaria o dalle aziende sanitarie universitarie integrate competenti per territorio (di seguito in breve aziende sanitarie). 3. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia (di seguito in breve Direzione centrale). 4. Nell'esercizio delle proprie competenze in materia di accreditamento la Direzione centrale si avvale, anche per l'effettuazione di sopralluoghi, di professionisti denominati valutatori in conformita' a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, recepita con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1303 «Recepimento dell'intesa, rep n 259/csr del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art 8, comma 6, della legge n. 131/2003, tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante 'disciplina per la revisione della normativa dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012». 5. Gli accordi contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 sono stipulati tra le strutture di riabilitazione funzionale e le aziende sanitarie territorialmente competenti. 6. Le aziende sanitarie sono competenti per la vigilanza in relazione all'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di riabilitazione funzionale, per la verifica del rispetto dell'accordo contrattuale e della qualita' e appropriatezza delle prestazioni erogate. 7. La Direzione centrale e' competente per la vigilanza in relazione all'accreditamento. La stessa si avvale, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, dei valutatori di cui al comma 4. 8. Per l'effettuazione dei sopralluoghi di cui ai commi 4 e 7 la Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base alla complessita' organizzativa della struttura di riabilitazione funzionale e alle attivita' sanitarie erogate dalla medesima. Il numero di valutatori non e' comunque inferiore a due. Art. 4. Autorizzazione alla costruzione, adattamento, trasformazione, ampliamento e trasferimento 1. I soggetti che intendono costruire, adattare, trasformare, ampliare o trasferire una struttura di riabilitazione funzionale presentano istanza al comune competente per territorio. 2. Il comune, previamente al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, acquisisce il parere sulla compatibilita' del progetto con il fabbisogno regionale relativo alle prestazioni sanitarie oggetto dell'istanza di autorizzazione e con la localizzazione territoriale di strutture di riabilitazione funzionale gia' presenti nel territorio regionale. 3. Il comune acquisisce unicamente il parere sulla compatibilita' del progetto con la localizzazione territoriale nel caso di domanda di trasferimento di struttura di riabilitazione funzionale gia' autorizzata. 4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono resi dalla Direzione centrale e hanno carattere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. 5. Il parere di cui al comma 2 e' vincolante ai fini della stipula dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 17/2014 laddove dispone, in particolare, che gli accordi contrattuali sono definiti in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualita' e dei costi. 6. Il comune, previamente al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza, acquisisce altresi' il parere igienico - sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio sulla base dei requisiti previsti nell'allegato 1 del presente regolamento. 7. I pareri di cui ai commi 2, 3 e 6 sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 5. Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' 1. I titolari delle strutture di riabilitazione funzionale autorizzate ai sensi dell'art. 4, terminati i lavori e acquisito il certificato di agibilita', presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' all'azienda sanitaria competente per territorio. 2. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio sono elencati nell'allegato 1 del presente regolamento. 3. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento contiene: a) le generalita' del titolare, se persona fisica, o le generalita' del rappresentante legale, se persona giuridica, con unita copia dell'atto costitutivo; b) la denominazione della struttura e la tipologia delle prestazioni che si intendono erogare; c) le generalita' del direttore sanitario, l'attestazione della sua iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri e gli eventuali titoli professionali pertinenti. 4. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilita' e responsabilita' di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. 5. La domanda e' corredata della documentazione elencata nel modello di domanda di cui all'allegato 2 al presente regolamento. Qualora l'istanza riguardi l'adattamento, la trasformazione, l'ampliamento o il trasferimento di una struttura gia' autorizzata, la documentazione da allegare fa riferimento solo all'intervento oggetto della domanda medesima. 6. L'azienda sanitaria competente per territorio si esprime sull'accoglimento della domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 7. Il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio comunica all'azienda sanitaria l'avvenuto completamento dell'allestimento della struttura al fine dell'effettuazione dell'ispezione tecnica da parte della commissione di vigilanza dell'azienda sanitaria di cui al successivo art. 8, da svolgersi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. All'atto dell'ispezione tecnica e' messa a disposizione dell'azienda sanitaria la documentazione elencata all'allegato 3 al presente regolamento. 8. Quando l'esito dell'ispezione tecnica e' positivo l'azienda sanitaria adotta il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' entro trenta giorni dallo svolgimento dell'ispezione. 9. Quando l'esito dell'ispezione tecnica e' negativo l'azienda sanitaria stabilisce, sulla base delle valutazioni espresse della commissione di vigilanza, le prescrizioni cui il richiedente deve conformarsi e i termini per l'adeguamento. In tale caso l'azienda sanitaria effettua una nuova ispezione tecnica all'esito della quale autorizza o non autorizza l'esercizio dell'attivita'. 10. In caso di diniego dell'autorizzazione all'esercizio il soggetto richiedente puo' presentare motivata istanza di riesame all'azienda sanitaria. Se l'azienda sanitaria conferma il diniego non e' possibile presentare nuova domanda di autorizzazione prima di un anno dalla data di comunicazione della conferma del diniego. Art. 6. Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio 1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5: a) assicura che siano effettuati i controlli di qualita' previsti dalle norme vigenti; b) invia con cadenza quinquennale una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'allegato 1 al presente atto; c) trasmette all'azienda sanitaria competente per territorio, alla Direzione centrale le informazioni richieste in ordine all'attivita' svolta, al personale in servizio ed ogni altra notizia richiesta a fini epidemiologici e statistici o prevista dalla normativa vigente; d) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio i periodi di chiusura della struttura e le interruzioni di attivita' da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; e) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio gli eventuali interventi strutturali che non comportino autorizzazioni o concessioni edilizie, la ridistribuzione interna, la variazione della destinazione d'uso dei locali, nonche' rinnovi di impianti; f) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio le eventuali variazioni del soggetto titolare dell'autorizzazione, del direttore sanitario o della denominazione della struttura; g) assicura che gli ambienti della struttura di riabilitazione funzionale sono adibiti esclusivamente all'esercizio dell'attivita' sanitaria autorizzata. 2. A seguito delle comunicazioni di cui alle lettere e) ed f) l'azienda sanitaria competente per territorio adotta le relative modifiche del provvedimento di autorizzazione. 3. Gli eventuali interventi strutturali non devono incidere in maniera sostanziale sulle caratteristiche della struttura e, in ogni caso, garantiscono il rispetto dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 5, comma 2. Art. 7. Obblighi del direttore sanitario 1. Il direttore sanitario e' responsabile della regolare tenuta e della costante disponibilita' della documentazione concernente: a) ogni variazione intervenuta sulla dotazione organica del personale, anche con riferimento ad eventuali incarichi di consulenza; b) la documentazione del possesso dei titoli previsti per il ruolo e la funzione svolti da tutto il personale sanitario e tecnico operante nella struttura; c) le sostituzioni o modificazioni di attrezzature, compatibili con la tipologia e le dimensioni della struttura autorizzata; d) l'acquisto delle attrezzature nel rispetto della legge 5 febbraio 1992, n. 175, «Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie». Art. 8. Attivita' di vigilanza delle aziende sanitarie 1. Le aziende sanitarie competenti per territorio, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, svolgono attivita' di vigilanza sul regolare esercizio delle attivita' sanitarie autorizzate e sul mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi da parte delle strutture di riabilitazione funzionale. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza di propria competenza le aziende sanitarie costituiscono, con provvedimento de direttore generale, una commissione di vigilanza composta dal responsabile del Dipartimento di prevenzione o suo delegato, di un esperto in materia impiantistica, di un esperto in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e un dipendente amministrativo con funzioni di segretario. La commissione di vigilanza puo' essere integrata, ove necessario, da ulteriori esperti. 3. La Direzione centrale fornisce indicazioni sul funzionamento e sui compiti della commissione di vigilanza. 4. I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di riabilitazione funzionale sono adottati dalle aziende sanitarie competenti per territorio nelle fattispecie e con le modalita' di cui all'art. 4-bis della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 «Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita' e politiche sociali", ferme restando l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo. Art. 9. Procedimento di accreditamento istituzionale 1. Il titolare della struttura di riabilitazione funzionale interessato al rilascio dell'accreditamento istituzionale presenta istanza alla Direzione centrale esclusivamente con modalita' web tramite l'applicativo gestionale denominato «Sistema di accreditamento delle strutture sanitarie» all'indirizzo: aoss.regione.fvg.it/saoss, previa richiesta alla medesima Direzione centrale delle credenziali di accesso. 2. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si intende il soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore della struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza legale della stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido titolo giuridico, la piena disponibilita' e responsabilita' di tutti gli elementi che costituiscono una struttura sanitaria e che sono connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. 3. Nell'istanza il titolare dichiara: a) la sede e la denominazione della struttura sanitaria; b) le generalita' del titolare della struttura o del rappresentante legale della medesima se persona giuridica. 4. La domanda e' corredata della seguente documentazione: a) dichiarazione di non sussistenza di situazioni di incompatibilita', previste dalla vigente normativa, nel rapporto di lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura; b) la documentazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998; c) planimetria 1:100 dei locali, con destinazione d'uso, in duplice copia; d) questionario di autovalutazione preliminare, da compilarsi con la modalita' web tramite il gestionale di cui al comma 1, sul possesso dei requisiti di accreditamento, di cui all'allegato 4; e) piano della formazione; f) piano della qualita'; g) carta dei servizi; h) l'organigramma; i) elenco nominativo del personale, con indicazione della qualifica e del titolo di studio posseduto, della funzione organizzativa assegnata nonche' del monte ore settimanale, firmato dal legale rappresentante; j) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui si avvale la struttura. 5. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale sono contenuti nell'allegato 4 del presente regolamento. Art. 10. Corrispettivo 1. La struttura che chiede l'accreditamento istituzionale o l'integrazione dello stesso e' tenuta a versare il corrispettivo dei costi sostenuti dall'amministrazione regionale per i sopralluoghi, prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e le modalita' del versamento sono determinati con provvedimento della Direzione centrale. Art. 11. Fase istruttoria 1. La Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarita' e completezza della domanda e della documentazione allegata entro trenta giorni dal ricevimento della medesima. Il procedimento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale si conclude entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda. 2. In caso di irregolarita' o incompletezza della domanda e/o della documentazione allegata la Direzione centrale invita il soggetto che ha fatto istanza alla regolarizzazione e a produrre eventuali osservazioni entro un termine perentorio di dieci giorni. Se l'esito del controllo e' positivo la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti. 3. In assenza di riscontro entro il termine di cui al comma 2 o qualora la regolarizzazione richiesta non e' idonea, la Direzione centrale adotta decreto di diniego della domanda di accreditamento istituzionale. Se il riscontro e' positivo e la regolarizzazione richiesta e' idonea la Direzione centrale comunica la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti. 4. I valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7, effettuano uno o piu' sopralluoghi, in relazione alla complessita' organizzativa della struttura, e redigono un verbale di verifica il quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle conformita' o non conformita' accertate nonche' il giudizio di cui al successivo comma 5 con gli eventuali adeguamenti richiesti e la loro tempistica. 5. All'esito del sopralluogo i valutatori formulano un giudizio: a) di accreditabilita' a pieno titolo, qualora la struttura risulti conforme ai requisiti, essenziali e non essenziali; b) di accreditabilita' con riserva, qualora la struttura risulti non conforme ad uno o piu' requisiti non essenziali e necessiti di un piano di adeguamento; c) di non accreditabilita', qualora la struttura non risulti conforme ad uno o piu' requisiti essenziali. 6. In caso di accreditabilita' con riserva i valutatori specificano i programmi di intervento finalizzati a rimuovere le carenze rilevate e i tempi di realizzazione degli stessi, concordati con la struttura interessata. I tempi di adeguamento non possono in ogni caso superare la seguente tempistica: a) fino ad 1 anno per i requisiti organizzativi; b) fino a 2 anni per i requisiti tecnologici. 7. In caso di accertamento della non conformita' di uno o piu' requisiti essenziali i valutatori riportano nel verbale le non conformita' accertate e sospendono la formulazione del giudizio di non accreditabilita'. 8. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 7 e sulla base delle non conformita' ivi risultanti, dispone l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo. 9. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 8 i valutatori applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. Qualora il nuovo sopralluogo confermi la non conformita' ad uno o piu' requisiti essenziali di accreditamento, il verbale riporta la descrizione delle non conformita' accertate e il giudizio di non accreditabilita'. Il rappresentante della struttura, qualora contesti il giudizio di non accreditabilita', puo' chiedere che le proprie dichiarazioni siano riportate nel verbale. 10. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti da parte del gruppo di valutazione, il direttore centrale, prima della adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto che ha fatto istanza di accreditamento istituzionale i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso». 11. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non conformita' riferite ai requisiti di autorizzazione li segnalano alla Direzione centrale per la successiva comunicazione all'azienda sanitaria competente per territorio. Art. 12. Procedimento di riesame 1. Il procedimento di riesame e' avviato quando l'attivita' di verifica dei valutatori si conclude con un giudizio di non accreditabilita' e il verbale riporti le dichiarazioni di cui all'art. 11, comma 9. 2. Il riesame di cui al comma 1 e' effettuato dal direttore dell'area competente in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, dal coordinatore della struttura stabile in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie della Direzione centrale, nonche' da un professionista esperto in materia di assistenza sanitaria. I soggetti competenti per il riesame possono convocare i valutatori per acquisire eventuali chiarimenti. 3. Il procedimento di riesame puo' confermare il giudizio di non accreditabilita' oppure concludersi con un giudizio di accreditabilita' con riserva ai sensi dell'art. 11, commi 5, lettera b) e 6. Art. 13. Rilascio dell'accreditamento 1. Il direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia adotta un decreto: a) di accreditamento a pieno titolo; b) di accreditamento con riserva; c) di non accreditamento. 2. Il decreto di accreditamento con riserva indica i programmi di adeguamento e i termini degli stessi. I termini stabiliti all'art. 11, comma 6, possono essere prorogati, per una sola volta, su richiesta motivata del soggetto che ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, fino ad un massimo del 20%. Art. 14. Durata dell'accreditamento 1. L'accreditamento istituzionale ha una durata di tre anni, alla scadenza dei quali si procede al rinnovo secondo le modalita' di cui all'art. 11. 2. L'accreditamento istituzionale a pieno titolo ha una durata di tre anni decorrente dalla adozione del relativo decreto. 3. L'accreditamento con riserva ha una durata corrispondente ai termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della proroga di cui all'art. 13, comma 2. 4. Alla scadenza dei tempi assegnati per l'adeguamento la Direzione centrale dispone la verifica della conformita' ai requisiti. In caso di esito positivo e' adottato il decreto di accreditamento a pieno titolo. La durata complessiva dell'accreditamento con riserva e del successivo accreditamento a pieno titolo non puo' comunque superare la durata di tre anni di cui al comma 1. 5. In caso di esito negativo la Direzione centrale accerta il mancato adeguamento e dichiara la cessazione dell'accreditamento con riserva. Art. 15. Rinnovo dell'accreditamento 1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di durata dell'accreditamento le strutture accreditate sono tenute a presentare domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale con le modalita' di cui all'art. 9. 2. Il procedimento per il rinnovo si svolge secondo le modalita' di cui all'art. 11. 3. Qualora intervengano giustificati motivi che impediscono di completare l'istruttoria nei tempi previsti la qualita' di soggetto accreditato permane fino alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento. Art. 16. Integrazione dell'accreditamento 1. Le strutture di riabilitazione funzionale gia' accreditate, qualora abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti letto o dei locali ove si erogano le prestazioni o al trasferimento in altra sede dello stesso comune, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte delle aziende sanitarie competenti per territorio, producendo la documentazione di cui all'art. 9. 2. La Direzione centrale avvia il procedimento di cui agli articoli 11 e seguenti effettuando un nuovo sopralluogo se la documentazione prodotta, o quella integrativa eventualmente richiesta, dimostrino che le variazioni intervenute hanno determinato una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In caso contrario, l'istruttoria viene effettuata sulla base della documentazione prodotta. 3. Le strutture di riabilitazione funzionale gia' accreditate comunicano alla Direzione centrale anche le eventuali variazioni intervenute con riferimento al soggetto titolare o alla denominazione della struttura. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la Direzione centrale chiede l'eventuale documentazione inerente alla conformita' ai requisiti di accreditamento e adotta, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta documentazione, in caso di esito positivo il decreto di integrazione dell'accreditamento. 5. Fino al completamento del procedimento di integrazione dell'accreditamento le strutture interessate mantengono l'accreditamento e l'eventuale accordo contrattuale stipulato con l'azienda sanitaria competente per territorio. 6. Nelle more del completo allestimento e dell'accreditamento della nuova sede, qualora la sede precedentemente accreditata non consenta lo svolgimento dell'attivita', il relativo accreditamento e' sospeso. In tale caso la struttura di riabilitazione funzionale informa tempestivamente la Direzione centrale dell'indisponibilita' della sede. 7. L'integrazione dell'accreditamento non determina una proroga della durata dell'accreditamento iniziale. Art. 17. Accordi contrattuali 1. Le aziende sanitarie territorialmente competenti, in coerenza con la programmazione regionale che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualita' e dei costi, procedono alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014, con le strutture accreditate ai sensi dell'art. 12. 2. Le tariffe applicabili alle prestazioni oggetto degli accordi contrattuali sono determinate con deliberazione della Giunta regionale. 3. Le aziende sanitarie territorialmente competenti vigilano sul rispetto dell'accordo contrattuale e sulla qualita' e appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 4. Le modalita' di accesso alle prestazioni erogate dalle strutture di cui all'art. 2 sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale. Art. 18. Vigilanza della Direzione centrale 1. La Direzione centrale esercita attivita' di vigilanza nei confronti delle strutture accreditate, effettuando sopralluoghi di controllo quando venga a conoscenza di criticita' che possano mettere a rischio la sicurezza dei pazienti e/o degli operatori. 2. In caso di rifiuto della struttura a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento. 3. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza si applicano le disposizioni dell'art. 11. 4. Determina la sospensione dell'accreditamento la mancata disponibilita' della sede accreditata, nelle more del completo allestimento e del rilascio dell'autorizzazione per la nuova sede, nei casi di ampliamento o di trasferimento di cui all'art. 16, comma 1. 5. Determina la revoca dell'accreditamento la mancata comunicazione finalizzata all'integrazione dell'accreditamento per le fattispecie di cui all'art. 16, comma 3. 6. Le ipotesi di sospensione e revoca dell'accreditamento non comportano la sospensione o la revoca dell'autorizzazione; l'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comporta automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento. 7. La comunicazione di dati non veritieri, rilevata dalla Direzione centrale nella fase istruttoria di cui all'art. 10, ovvero nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta il diniego del rilascio dell'accreditamento o la revoca dello stesso, ove gia' concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa». Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 1. Le strutture risultanti nell'elenco allegato alla D.G.R. 2 aprile 2015, n. 632 «Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali», presentano domanda di autorizzazione alla azienda sanitaria competente per territorio entro e non oltre il termine perentorio di 1 mese, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le strutture di cui al comma 1 presentano domanda di accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre il termine perentorio di 12 mesi, decorrente dalla entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalita' previste dall'art. 9. 3. Le strutture di cui al comma 1 che presentano domanda di accreditamento svolgono la loro attivita' sulla base degli accordi contrattuali stipulati con le aziende sanitarie competenti per territorio fino al completamento del procedimento di rilascio dell'accreditamento definitivo. 4. I procedimenti di autorizzazione e accreditamento di eventuali ulteriori strutture di riabilitazione funzionale sono avviati a seguito di determinazione del fabbisogno regionale. Art. 20. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis). Visto, Il Presidente: Serracchiani