Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento
  istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale
  per  le  disabilita'  fisiche  e  sensoriali  in  attuazione  degli
  articoli 48 e 49 della legge  regionale  16  ottobre  2014,  n.  17
  (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo  del  Servizio
  sanitario regionale e norme in materia di programmazionesanitaria e
  sociosanitaria). 
    (Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1. Ai sensi degli articoli 48  e  49  della  legge  regionale  16
ottobre  2014,  n.  17   (Riordino   dell'assetto   istituzionale   e
organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia  di
programmazione sanitaria e sociosanitaria)  il  presente  regolamento
disciplina  il  procedimento  e   i   requisiti   per   il   rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di riabilitazione
funzionale per le disabilita' fisiche e sensoriali di cui all'art. 26
della legge 23  dicembre  1978,  n.  833  (Istituzione  del  servizio
sanitario nazionale), nonche'  per  il  rilascio  dell'accreditamento
istituzionale. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Le disposizioni del presente  regolamento  si  applicano  alle
strutture di riabilitazione funzionale per le disabilita'  fisiche  e
sensoriali di cui all'art. 26 della legge  n.  833/1978  (di  seguito
strutture   di   riabilitazione   funzionale)   per    il    rilascio
dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale a seguito  di
determinazione del fabbisogno regionale. 
    2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle
strutture   per   i   disturbi    neuropsichici    dell'infanzia    e
dell'adolescenza, nonche' alle strutture residenziali per i  disturbi
mentali. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                         Soggetti competenti 
 
    1.    L'autorizzazione     alla     costruzione,     adattamento,
trasformazione,  ampliamento  e  trasferimento  delle  strutture   di
riabilitazione funzionale e' rilasciata  dal  comune  competente  per
territorio. 
    2.   L'autorizzazione   all'esercizio    delle    attivita'    di
riabilitazione funzionale di cui  al  comma  1  e'  rilasciato  dalle
aziende  per  l'assistenza  sanitaria  o  dalle   aziende   sanitarie
universitarie integrate competenti  per  territorio  (di  seguito  in
breve aziende sanitarie). 
    3. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato  dalla  Direzione
centrale salute, integrazione socio sanitaria,  politiche  sociali  e
famiglia (di seguito in breve Direzione centrale). 
    4.  Nell'esercizio  delle  proprie  competenze  in   materia   di
accreditamento  la  Direzione   centrale   si   avvale,   anche   per
l'effettuazione  di  sopralluoghi,   di   professionisti   denominati
valutatori in conformita' a quanto previsto dall'Intesa Stato-Regioni
del  20  dicembre  2012,  recepita  con  deliberazione  della  Giunta
regionale 19 luglio 2013, n. 1303  «Recepimento  dell'intesa,  rep  n
259/csr del 20 dicembre 2012, ai sensi dell'art  8,  comma  6,  della
legge n. 131/2003, tra il governo, le regioni e le province  autonome
sul documento recante 'disciplina per la  revisione  della  normativa
dell'accreditamento' in attuazione dell'art 7,  comma  1,  del  nuovo
patto per la salute per gli anni 2010-2012». 
    5. Gli accordi  contrattuali  di  cui  all'art.  50  della  legge
regionale  n.  17/2014   sono   stipulati   tra   le   strutture   di
riabilitazione funzionale e  le  aziende  sanitarie  territorialmente
competenti. 
    6. Le aziende sanitarie  sono  competenti  per  la  vigilanza  in
relazione  all'autorizzazione  all'esercizio   delle   attivita'   di
riabilitazione funzionale, per la verifica del rispetto  dell'accordo
contrattuale e della  qualita'  e  appropriatezza  delle  prestazioni
erogate. 
    7. La Direzione  centrale  e'  competente  per  la  vigilanza  in
relazione all'accreditamento. La  stessa  si  avvale,  nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, dei valutatori di cui al comma 4. 
    8. Per l'effettuazione dei sopralluoghi di cui ai commi 4 e 7  la
Direzione centrale incarica un numero di valutatori variabile in base
alla complessita' organizzativa  della  struttura  di  riabilitazione
funzionale e alle attivita'  sanitarie  erogate  dalla  medesima.  Il
numero di valutatori non e' comunque inferiore a due. 
 
                               Art. 4. 
 
 
Autorizzazione   alla   costruzione,   adattamento,   trasformazione,
                     ampliamento e trasferimento 
 
    1. I soggetti che  intendono  costruire,  adattare,  trasformare,
ampliare o trasferire  una  struttura  di  riabilitazione  funzionale
presentano istanza al comune competente per territorio. 
    2. Il comune,  previamente  al  rilascio  dell'autorizzazione  di
propria competenza, acquisisce il  parere  sulla  compatibilita'  del
progetto  con  il  fabbisogno  regionale  relativo  alle  prestazioni
sanitarie  oggetto  dell'istanza   di   autorizzazione   e   con   la
localizzazione territoriale di strutture di riabilitazione funzionale
gia' presenti nel territorio regionale. 
    3. Il comune acquisisce unicamente il parere sulla compatibilita'
del progetto con la localizzazione territoriale nel caso  di  domanda
di trasferimento  di  struttura  di  riabilitazione  funzionale  gia'
autorizzata. 
    4. I pareri di cui ai commi 2  e  3  sono  resi  dalla  Direzione
centrale e hanno  carattere  non  vincolante  ai  fini  del  rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente articolo. 
    5. Il parere di cui al  comma  2  e'  vincolante  ai  fini  della
stipula dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 50  della  legge
regionale n. 17/2014 laddove dispone, in particolare, che gli accordi
contrattuali  sono  definiti  in  coerenza  con   la   programmazione
regionale che determina il fabbisogno e  le  risorse  sulla  base  di
requisiti e valutazioni di comparazione della qualita' e dei costi. 
    6. Il comune,  previamente  al  rilascio  dell'autorizzazione  di
propria  competenza,  acquisisce  altresi'  il  parere   igienico   -
sanitario dell'azienda sanitaria competente per territorio sulla base
dei requisiti previsti nell'allegato 1 del presente regolamento. 
    7. I pareri di cui ai commi 2, 3  e  6  sono  resi  entro  trenta
giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
                               Art. 5. 
 
 
     Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' 
 
    1.  I  titolari  delle  strutture  di  riabilitazione  funzionale
autorizzate ai sensi dell'art. 4, terminati i lavori e  acquisito  il
certificato  di  agibilita',  presentano  istanza  di  autorizzazione
all'esercizio dell'attivita'  all'azienda  sanitaria  competente  per
territorio. 
    2. I requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  sono  elencati
nell'allegato 1 del presente regolamento. 
    3. La domanda, redatta secondo il modello di cui  all'allegato  2
del presente regolamento contiene: 
      a) le  generalita'  del  titolare,  se  persona  fisica,  o  le
generalita' del rappresentante  legale,  se  persona  giuridica,  con
unita copia dell'atto costitutivo; 
      b) la  denominazione  della  struttura  e  la  tipologia  delle
prestazioni che si intendono erogare; 
      c) le generalita' del direttore sanitario, l'attestazione della
sua iscrizione  all'ordine  professionale  dei  medici  chirurghi  ed
odontoiatri e gli eventuali titoli professionali pertinenti. 
    4. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si  intende  il
soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore  della
struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza  legale  della
stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido
titolo giuridico, la piena disponibilita' e responsabilita' di  tutti
gli elementi che costituiscono una struttura  sanitaria  e  che  sono
connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. 
    5. La domanda e'  corredata  della  documentazione  elencata  nel
modello di domanda di cui all'allegato  2  al  presente  regolamento.
Qualora  l'istanza   riguardi   l'adattamento,   la   trasformazione,
l'ampliamento o il trasferimento di una struttura  gia'  autorizzata,
la documentazione da  allegare  fa  riferimento  solo  all'intervento
oggetto della domanda medesima. 
    6. L'azienda  sanitaria  competente  per  territorio  si  esprime
sull'accoglimento della domanda entro sessanta giorni dal ricevimento
della stessa. 
    7.  Il  soggetto   richiedente   l'autorizzazione   all'esercizio
comunica    all'azienda    sanitaria     l'avvenuto     completamento
dell'allestimento  della   struttura   al   fine   dell'effettuazione
dell'ispezione  tecnica  da  parte  della  commissione  di  vigilanza
dell'azienda sanitaria di cui al  successivo  art.  8,  da  svolgersi
entro trenta giorni dal  ricevimento  della  comunicazione.  All'atto
dell'ispezione tecnica e' messa a disposizione dell'azienda sanitaria
la documentazione elencata all'allegato 3 al presente regolamento. 
    8. Quando l'esito dell'ispezione tecnica  e'  positivo  l'azienda
sanitaria adotta il  provvedimento  di  autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' entro trenta giorni dallo svolgimento dell'ispezione. 
    9. Quando l'esito dell'ispezione tecnica  e'  negativo  l'azienda
sanitaria stabilisce, sulla base  delle  valutazioni  espresse  della
commissione di vigilanza, le prescrizioni  cui  il  richiedente  deve
conformarsi e i termini per l'adeguamento.  In  tale  caso  l'azienda
sanitaria effettua una nuova ispezione tecnica all'esito della  quale
autorizza o non autorizza l'esercizio dell'attivita'. 
    10. In  caso  di  diniego  dell'autorizzazione  all'esercizio  il
soggetto richiedente puo'  presentare  motivata  istanza  di  riesame
all'azienda sanitaria. Se l'azienda sanitaria conferma il diniego non
e' possibile presentare nuova domanda di autorizzazione prima  di  un
anno dalla data di comunicazione della conferma del diniego. 
 
                               Art. 6. 
 
 
       Obblighi del titolare dell'autorizzazione all'esercizio 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di cui  all'art.
5: 
      a) assicura  che  siano  effettuati  i  controlli  di  qualita'
previsti dalle norme vigenti; 
      b) invia con cadenza quinquennale una dichiarazione sostitutiva
di atto di notorieta' concernente  la  permanenza  del  possesso  dei
requisiti di cui all'allegato 1 al presente atto; 
      c) trasmette all'azienda sanitaria competente  per  territorio,
alla  Direzione  centrale  le  informazioni   richieste   in   ordine
all'attivita' svolta, al personale in servizio ed ogni altra  notizia
richiesta  a  fini  epidemiologici  e  statistici  o  prevista  dalla
normativa vigente; 
      d) comunica all'azienda sanitaria competente per  territorio  i
periodi di chiusura della struttura e le interruzioni di attivita' da
qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione; 
      e) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio gli
eventuali interventi strutturali che non comportino autorizzazioni  o
concessioni edilizie, la ridistribuzione interna, la variazione della
destinazione d'uso dei locali, nonche' rinnovi di impianti; 
      f) comunica all'azienda sanitaria competente per territorio  le
eventuali variazioni del soggetto titolare  dell'autorizzazione,  del
direttore sanitario o della denominazione della struttura; 
      g) assicura che gli ambienti della struttura di  riabilitazione
funzionale sono adibiti esclusivamente  all'esercizio  dell'attivita'
sanitaria autorizzata. 
    2. A seguito delle comunicazioni di cui alle  lettere  e)  ed  f)
l'azienda sanitaria competente  per  territorio  adotta  le  relative
modifiche del provvedimento di autorizzazione. 
    3. Gli eventuali interventi strutturali non  devono  incidere  in
maniera sostanziale sulle caratteristiche della struttura e, in  ogni
caso,  garantiscono  il  rispetto  dei  requisiti  richiesti  per  il
rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.  5,  comma
2. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                  Obblighi del direttore sanitario 
 
    1. Il direttore sanitario e' responsabile della regolare tenuta e
della costante disponibilita' della documentazione concernente: 
      a) ogni variazione intervenuta  sulla  dotazione  organica  del
personale,  anche  con  riferimento   ad   eventuali   incarichi   di
consulenza; 
      b) la documentazione del possesso dei titoli  previsti  per  il
ruolo e la funzione svolti da tutto il personale sanitario e  tecnico
operante nella struttura; 
      c) le sostituzioni o modificazioni di attrezzature, compatibili
con la tipologia e le dimensioni della struttura autorizzata; 
      d) l'acquisto delle attrezzature nel  rispetto  della  legge  5
febbraio 1992, n. 175, «Norme in materia di pubblicita'  sanitaria  e
di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie». 
 
                               Art. 8. 
 
 
           Attivita' di vigilanza delle aziende sanitarie 
 
    1. Le aziende sanitarie competenti per territorio, fermo restando
quanto previsto all'art. 3, comma 6, svolgono attivita' di  vigilanza
sul regolare esercizio delle attivita' sanitarie  autorizzate  e  sul
mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi
da parte delle strutture di riabilitazione funzionale. 
    2. Ai fini  dello  svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  di
propria  competenza   le   aziende   sanitarie   costituiscono,   con
provvedimento de direttore generale,  una  commissione  di  vigilanza
composta dal responsabile  del  Dipartimento  di  prevenzione  o  suo
delegato, di un esperto in materia impiantistica, di  un  esperto  in
materia di tutela della  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  un
dipendente amministrativo con funzioni di segretario. La  commissione
di vigilanza puo' essere  integrata,  ove  necessario,  da  ulteriori
esperti. 
    3. La Direzione centrale fornisce indicazioni sul funzionamento e
sui compiti della commissione di vigilanza. 
    4. I provvedimenti di sospensione  e  revoca  dell'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  di  riabilitazione   funzionale   sono
adottati dalle aziende  sanitarie  competenti  per  territorio  nelle
fattispecie e con le modalita' di  cui  all'art.  4-bis  della  legge
regionale 9 marzo 2001 n. 8 «Disposizioni urgenti in  attuazione  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come  modificato  dal
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e  altre  disposizioni  in
materia di sanita' e politiche sociali", ferme restando l'irrogazione
delle sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo. 
 
                               Art. 9. 
 
 
            Procedimento di accreditamento istituzionale 
 
    1. Il  titolare  della  struttura  di  riabilitazione  funzionale
interessato al rilascio  dell'accreditamento  istituzionale  presenta
istanza alla Direzione  centrale  esclusivamente  con  modalita'  web
tramite   l'applicativo    gestionale    denominato    «Sistema    di
accreditamento    delle    strutture    sanitarie»     all'indirizzo:
aoss.regione.fvg.it/saoss, previa richiesta alla  medesima  Direzione
centrale delle credenziali di accesso. 
    2. Per titolare della struttura di cui al comma 1 si  intende  il
soggetto giuridico, pubblico o privato, proprietario o gestore  della
struttura sanitaria, comunque avente la rappresentanza  legale  della
stessa. Tale soggetto giuridico deve dimostrare, attraverso un valido
titolo giuridico, la piena disponibilita' e responsabilita' di  tutti
gli elementi che costituiscono una struttura  sanitaria  e  che  sono
connessi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. 
    3. Nell'istanza il titolare dichiara: 
      a) la sede e la denominazione della struttura sanitaria; 
      b)  le  generalita'  del  titolare  della   struttura   o   del
rappresentante legale della medesima se persona giuridica. 
    4. La domanda e' corredata della seguente documentazione: 
      a)  dichiarazione  di  non   sussistenza   di   situazioni   di
incompatibilita', previste dalla vigente normativa, nel  rapporto  di
lavoro con il personale comunque impiegato nella struttura; 
      b) la documentazione antimafia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 252/1998; 
      c) planimetria 1:100 dei locali,  con  destinazione  d'uso,  in
duplice copia; 
      d) questionario di autovalutazione preliminare,  da  compilarsi
con la modalita' web tramite il gestionale di cui  al  comma  1,  sul
possesso dei requisiti di accreditamento, di cui all'allegato 4; 
      e) piano della formazione; 
      f) piano della qualita'; 
      g) carta dei servizi; 
      h) l'organigramma; 
      i) elenco  nominativo  del  personale,  con  indicazione  della
qualifica  e  del  titolo  di  studio   posseduto,   della   funzione
organizzativa assegnata nonche' del monte  ore  settimanale,  firmato
dal legale rappresentante; 
      j) elenco dei fornitori esterni di prestazioni e servizi di cui
si avvale la struttura. 
    5. I requisiti per il rilascio dell'accreditamento  istituzionale
sono contenuti nell'allegato 4 del presente regolamento. 
 
                              Art. 10. 
 
 
                            Corrispettivo 
 
    1. La  struttura  che  chiede  l'accreditamento  istituzionale  o
l'integrazione dello stesso e' tenuta a versare il corrispettivo  dei
costi sostenuti dall'amministrazione regionale  per  i  sopralluoghi,
prima dello svolgimento degli stessi. L'importo e  le  modalita'  del
versamento  sono  determinati  con  provvedimento   della   Direzione
centrale. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                          Fase istruttoria 
 
    1. La Direzione centrale effettua un controllo sulla  regolarita'
e completezza della domanda e  della  documentazione  allegata  entro
trenta giorni dal ricevimento della medesima. Il procedimento per  il
rilascio  dell'accreditamento   istituzionale   si   conclude   entro
centottanta giorni dal ricevimento della domanda. 
    2. In caso di irregolarita' o  incompletezza  della  domanda  e/o
della  documentazione  allegata  la  Direzione  centrale  invita   il
soggetto che ha fatto istanza  alla  regolarizzazione  e  a  produrre
eventuali osservazioni entro un termine perentorio di  dieci  giorni.
Se l'esito del controllo e' positivo la Direzione  centrale  comunica
la data del sopralluogo per la verifica dei requisiti. 
    3. In assenza di riscontro entro il termine di cui al comma  2  o
qualora la regolarizzazione richiesta non  e'  idonea,  la  Direzione
centrale adotta decreto di diniego della  domanda  di  accreditamento
istituzionale. Se il riscontro  e'  positivo  e  la  regolarizzazione
richiesta e' idonea  la  Direzione  centrale  comunica  la  data  del
sopralluogo per la verifica dei requisiti. 
    4. I valutatori incaricati ai sensi dell'art. 3,  commi  4  e  7,
effettuano uno o piu' sopralluoghi, in  relazione  alla  complessita'
organizzativa della struttura, e redigono un verbale di  verifica  il
quale reca la descrizione delle operazioni svolte, delle  conformita'
o non conformita' accertate nonche' il giudizio di cui al  successivo
comma 5 con gli eventuali adeguamenti richiesti e la loro tempistica. 
    5. All'esito del sopralluogo i valutatori formulano un giudizio: 
      a) di accreditabilita' a pieno  titolo,  qualora  la  struttura
risulti conforme ai requisiti, essenziali e non essenziali; 
      b)  di  accreditabilita'  con  riserva,  qualora  la  struttura
risulti non conforme  ad  uno  o  piu'  requisiti  non  essenziali  e
necessiti di un piano di adeguamento; 
      c) di non accreditabilita', qualora la  struttura  non  risulti
conforme ad uno o piu' requisiti essenziali. 
    6.  In  caso  di  accreditabilita'  con  riserva   i   valutatori
specificano i programmi di  intervento  finalizzati  a  rimuovere  le
carenze rilevate e i tempi di realizzazione degli stessi,  concordati
con la struttura interessata. I tempi di adeguamento non  possono  in
ogni caso superare la seguente tempistica: 
      a) fino ad 1 anno per i requisiti organizzativi; 
      b) fino a 2 anni per i requisiti tecnologici. 
    7. In caso di accertamento della non conformita' di  uno  o  piu'
requisiti essenziali  i  valutatori  riportano  nel  verbale  le  non
conformita' accertate e sospendono la formulazione  del  giudizio  di
non accreditabilita'. 
    8. La Direzione centrale, ricevuto il verbale di cui al comma 7 e
sulla  base   delle   non   conformita'   ivi   risultanti,   dispone
l'effettuazione di un successivo sopralluogo da svolgersi  non  prima
di venti giorni e non oltre trenta giorni dal primo. 
    9. All'esito del nuovo sopralluogo di cui al comma 8 i valutatori
applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e  6.  Qualora  il  nuovo
sopralluogo confermi la non  conformita'  ad  uno  o  piu'  requisiti
essenziali di accreditamento, il verbale riporta la descrizione delle
non conformita' accertate e il giudizio di non  accreditabilita'.  Il
rappresentante della struttura, qualora contesti il giudizio  di  non
accreditabilita', puo' chiedere che le  proprie  dichiarazioni  siano
riportate nel verbale. 
    10. Entro quindici giorni dalla conclusione degli accertamenti da
parte del gruppo di valutazione, il direttore centrale,  prima  della
adozione del decreto di non accreditamento, comunica al soggetto  che
ha fatto istanza di accreditamento istituzionale i motivi che  ostano
all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso». 
    11. Qualora nel corso dei sopralluoghi i valutatori accertino non
conformita' riferite ai requisiti di autorizzazione li segnalano alla
Direzione  centrale  per  la  successiva  comunicazione   all'azienda
sanitaria competente per territorio. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                       Procedimento di riesame 
 
    1. Il procedimento di riesame e' avviato  quando  l'attivita'  di
verifica  dei  valutatori  si  conclude  con  un  giudizio   di   non
accreditabilita'  e  il  verbale  riporti  le  dichiarazioni  di  cui
all'art. 11, comma 9. 
    2. Il riesame di cui al  comma  1  e'  effettuato  dal  direttore
dell'area competente in materia di  autorizzazione  e  accreditamento
delle strutture sanitarie della Direzione centrale, dal  coordinatore
della struttura stabile in materia di autorizzazione e accreditamento
delle strutture sanitarie della Direzione  centrale,  nonche'  da  un
professionista esperto in materia di assistenza sanitaria. I soggetti
competenti  per  il  riesame  possono  convocare  i  valutatori   per
acquisire eventuali chiarimenti. 
    3. Il procedimento di riesame puo' confermare il giudizio di  non
accreditabilita'   oppure   concludersi   con    un    giudizio    di
accreditabilita' con riserva ai sensi dell'art. 11, commi 5,  lettera
b) e 6. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                    Rilascio dell'accreditamento 
 
    1. Il direttore  centrale  salute,  integrazione  sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia adotta un decreto: 
      a) di accreditamento a pieno titolo; 
      b) di accreditamento con riserva; 
      c) di non accreditamento. 
    2. Il decreto di accreditamento con riserva indica i programmi di
adeguamento e i termini degli stessi. I  termini  stabiliti  all'art.
11, comma 6,  possono  essere  prorogati,  per  una  sola  volta,  su
richiesta  motivata  del  soggetto  che  ha  presentato  domanda   di
accreditamento istituzionale, fino ad un massimo del 20%. 
 
                              Art. 14. 
 
 
                     Durata dell'accreditamento 
 
    1. L'accreditamento istituzionale ha una durata di tre anni, alla
scadenza dei quali si procede al rinnovo secondo le modalita' di  cui
all'art. 11. 
    2. L'accreditamento istituzionale a pieno titolo ha una durata di
tre anni decorrente dalla adozione del relativo decreto. 
    3. L'accreditamento con riserva ha una durata  corrispondente  ai
termini assegnati per l'adeguamento, fatta salva la concessione della
proroga di cui all'art. 13, comma 2. 
    4.  Alla  scadenza  dei  tempi  assegnati  per  l'adeguamento  la
Direzione  centrale  dispone  la  verifica   della   conformita'   ai
requisiti. In caso di  esito  positivo  e'  adottato  il  decreto  di
accreditamento   a    pieno    titolo.    La    durata    complessiva
dell'accreditamento con riserva e  del  successivo  accreditamento  a
pieno titolo non puo' comunque superare la durata di tre anni di  cui
al comma 1. 
    5. In caso di esito negativo la  Direzione  centrale  accerta  il
mancato adeguamento e dichiara la cessazione dell'accreditamento  con
riserva. 
 
                              Art. 15. 
 
 
                     Rinnovo dell'accreditamento 
 
    1.   Prima   dell'inizio   dell'ultimo   semestre    di    durata
dell'accreditamento le strutture accreditate sono tenute a presentare
domanda di rinnovo dell'accreditamento istituzionale con le modalita'
di cui all'art. 9. 
    2. Il procedimento per il rinnovo si svolge secondo le  modalita'
di cui all'art. 11. 
    3. Qualora intervengano giustificati motivi  che  impediscono  di
completare l'istruttoria nei tempi previsti la qualita'  di  soggetto
accreditato permane fino alla adozione del  provvedimento  conclusivo
del procedimento. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                  Integrazione dell'accreditamento 
 
    1. Le strutture di riabilitazione  funzionale  gia'  accreditate,
qualora abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti  letto
o dei locali ove si erogano le  prestazioni  o  al  trasferimento  in
altra sede dello stesso comune, ne danno comunicazione alla Direzione
centrale entro un mese  dal  rilascio  dell'autorizzazione  da  parte
delle aziende sanitarie  competenti  per  territorio,  producendo  la
documentazione di cui all'art. 9. 
    2. La Direzione  centrale  avvia  il  procedimento  di  cui  agli
articoli 11  e  seguenti  effettuando  un  nuovo  sopralluogo  se  la
documentazione   prodotta,   o   quella   integrativa   eventualmente
richiesta, dimostrino che le variazioni intervenute hanno determinato
una configurazione organizzativa diversa da quella iniziale. In  caso
contrario,  l'istruttoria   viene   effettuata   sulla   base   della
documentazione prodotta. 
    3. Le strutture di  riabilitazione  funzionale  gia'  accreditate
comunicano alla Direzione  centrale  anche  le  eventuali  variazioni
intervenute con riferimento al soggetto titolare o alla denominazione
della struttura. 
    4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 la  Direzione  centrale  chiede
l'eventuale documentazione inerente alla conformita' ai requisiti  di
accreditamento e  adotta,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della
predetta documentazione, in caso di  esito  positivo  il  decreto  di
integrazione dell'accreditamento. 
    5.  Fino  al  completamento  del  procedimento  di   integrazione
dell'accreditamento    le    strutture     interessate     mantengono
l'accreditamento e l'eventuale  accordo  contrattuale  stipulato  con
l'azienda sanitaria competente per territorio. 
    6. Nelle more del  completo  allestimento  e  dell'accreditamento
della nuova sede, qualora la  sede  precedentemente  accreditata  non
consenta lo svolgimento dell'attivita', il relativo accreditamento e'
sospeso. In tale  caso  la  struttura  di  riabilitazione  funzionale
informa tempestivamente la Direzione  centrale  dell'indisponibilita'
della sede. 
    7. L'integrazione dell'accreditamento non determina  una  proroga
della durata dell'accreditamento iniziale. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                        Accordi contrattuali 
 
    1. Le aziende sanitarie territorialmente competenti, in  coerenza
con la programmazione regionale che  determina  il  fabbisogno  e  le
risorse sulla base di requisiti e valutazioni di  comparazione  della
qualita'  e  dei  costi,  procedono  alla   stipula   degli   accordi
contrattuali di cui all'art. 50 della legge regionale n. 17/2014, con
le strutture accreditate ai sensi dell'art. 12. 
    2. Le tariffe applicabili alle prestazioni oggetto degli  accordi
contrattuali  sono  determinate  con   deliberazione   della   Giunta
regionale. 
    3. Le aziende sanitarie territorialmente competenti vigilano  sul
rispetto dell'accordo contrattuale e sulla qualita' e  appropriatezza
delle prestazioni sanitarie. 
    4.  Le  modalita'  di  accesso  alle  prestazioni  erogate  dalle
strutture di cui all'art. 2 sono disciplinate  con  deliberazione  di
Giunta regionale. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                 Vigilanza della Direzione centrale 
 
    1. La Direzione centrale  esercita  attivita'  di  vigilanza  nei
confronti delle strutture accreditate,  effettuando  sopralluoghi  di
controllo quando venga a conoscenza di criticita' che possano mettere
a rischio la sicurezza dei pazienti e/o degli operatori. 
    2.  In  caso  di  rifiuto  della  struttura   a   sottoporsi   ai
sopralluoghi di cui al comma  1,  la  Direzione  centrale  adotta  il
provvedimento di sospensione dell'accreditamento per  un  periodo  di
trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo,
viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso.  In  caso
di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta  il  provvedimento
di revoca dell'accreditamento. 
    3. L'attivita' di vigilanza e' svolta dai  valutatori  incaricati
ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 7. Nell'esercizio  dell'attivita'  di
vigilanza si applicano le disposizioni dell'art. 11. 
    4.  Determina  la  sospensione  dell'accreditamento  la   mancata
disponibilita'  della  sede  accreditata,  nelle  more  del  completo
allestimento e del rilascio dell'autorizzazione per  la  nuova  sede,
nei casi di ampliamento o di trasferimento di cui all'art. 16,  comma
1. 
    5.   Determina   la   revoca   dell'accreditamento   la   mancata
comunicazione finalizzata all'integrazione dell'accreditamento per le
fattispecie di cui all'art. 16, comma 3. 
    6. Le ipotesi di sospensione  e  revoca  dell'accreditamento  non
comportano  la   sospensione   o   la   revoca   dell'autorizzazione;
l'eventuale  sospensione  o   revoca   dell'autorizzazione   comporta
automaticamente la sospensione o la revoca dell'accreditamento. 
    7.  La  comunicazione  di  dati  non  veritieri,  rilevata  dalla
Direzione centrale nella fase istruttoria di cui all'art. 10,  ovvero
nelle fasi di monitoraggio o di vigilanza, comporta  il  diniego  del
rilascio dell'accreditamento o  la  revoca  dello  stesso,  ove  gia'
concesso; resta fermo quanto previsto dall'art. 76, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  «Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa». 
 
                              Art. 19. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Le strutture risultanti nell'elenco  allegato  alla  D.G.R.  2
aprile 2015, n. 632 «Ricognizione delle strutture  sanitarie  private
di riabilitazione funzionale per le disabilita' fisiche, psichiche  e
sensoriali»,  presentano  domanda  di  autorizzazione  alla   azienda
sanitaria competente per territorio entro  e  non  oltre  il  termine
perentorio di 1 mese, decorrente dalla entrata in vigore del presente
regolamento. 
    2.  Le  strutture  di  cui  al  comma  1  presentano  domanda  di
accreditamento alla Direzione centrale entro e non oltre  il  termine
perentorio di  12  mesi,  decorrente  dalla  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, secondo le modalita' previste dall'art. 9. 
    3. Le strutture di cui al  comma  1  che  presentano  domanda  di
accreditamento svolgono la loro attivita' sulla  base  degli  accordi
contrattuali  stipulati  con  le  aziende  sanitarie  competenti  per
territorio  fino  al  completamento  del  procedimento  di   rilascio
dell'accreditamento definitivo. 
    4. I procedimenti di autorizzazione e accreditamento di eventuali
ulteriori strutture  di  riabilitazione  funzionale  sono  avviati  a
seguito di determinazione del fabbisogno regionale. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale   della
Regione. 
    (Omissis). 
 
                                   Visto, Il Presidente: Serracchiani