Art. 11 Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale 26/2014 1. Dopo l'art. 38 della legge regionale 26/2014 e' inserito il seguente: «Art. 38-bis (Disposizioni speciali in materia di subentro). - 1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera a), i beni immobili sono attribuiti, in relazione alla loro ubicazione, all'Unione costituita all'interno della corrispondente delimitazione geografica individuata dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4, comma 6, e, qualora si tratti di beni suscettibili di generare entrate finanziarie, i relativi proventi al netto dei rispettivi costi spettano alle Unioni e ai Comuni che non vi partecipano, in proporzione al numero di abitanti compresi nei rispettivi territori; sono invece attribuiti ai Comuni successori solo gli immobili che insistono sul loro territorio se destinati al soddisfacimento di interessi esclusivi di tale territorio. 2. In deroga alle previsioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera g), per la gestione dei beni e dei rapporti giuridici non attribuibili a un'unica Unione e non suscettibili di frazionamento secondo i criteri di cui all'art. 38, presso l'Unione cui e' attribuita la sede di ciascuna Comunita' montana sono costituiti uno o piu' Uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'Unione presso cui ha sede l'Ufficio stralcio provvede alla liquidazione tra le Unioni subentranti alla Comunita' montana dei rapporti giuridici non ancora conclusi a tale data. 3. Le partecipazioni in enti e societa' detenute dalle Comunita' montane sono attribuite alle Unioni che a esse succedono con quote proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione. 4. Il personale delle Comunita' montane e' trasferito alle Unioni che a esse succedono.».