Art. 11 
 
     Inserimento dell'art. 38-bis nella legge regionale 26/2014 
 
  1. Dopo l'art. 38 della legge  regionale  26/2014  e'  inserito  il
seguente: 
    «Art. 38-bis (Disposizioni speciali in materia di subentro). - 1.
In deroga alle previsioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera a),  i
beni immobili sono attribuiti, in  relazione  alla  loro  ubicazione,
all'Unione costituita all'interno della corrispondente  delimitazione
geografica individuata dal Piano  di  riordino  territoriale  di  cui
all'art. 4, comma 6, e, qualora si tratti  di  beni  suscettibili  di
generare entrate  finanziarie,  i  relativi  proventi  al  netto  dei
rispettivi costi  spettano  alle  Unioni  e  ai  Comuni  che  non  vi
partecipano, in  proporzione  al  numero  di  abitanti  compresi  nei
rispettivi territori; sono invece  attribuiti  ai  Comuni  successori
solo gli immobili che insistono sul loro territorio se  destinati  al
soddisfacimento di interessi esclusivi di tale territorio. 
    2. In deroga alle previsioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera
g),  per  la  gestione  dei  beni  e  dei  rapporti   giuridici   non
attribuibili a un'unica Unione e non  suscettibili  di  frazionamento
secondo i  criteri  di  cui  all'art.  38,  presso  l'Unione  cui  e'
attribuita la sede di ciascuna Comunita' montana sono costituiti  uno
o piu' Uffici stralcio che concludono le operazioni di subentro entro
il 31 dicembre 2019. Il Presidente dell'Unione  presso  cui  ha  sede
l'Ufficio  stralcio  provvede  alla  liquidazione   tra   le   Unioni
subentranti alla Comunita' montana dei rapporti giuridici non  ancora
conclusi a tale data. 
    3. Le partecipazioni in enti e societa' detenute dalle  Comunita'
montane sono attribuite alle Unioni che a esse  succedono  con  quote
proporzionali al numero di abitanti di ciascuna Unione. 
    4. Il personale delle Comunita' montane e' trasferito alle Unioni
che a esse succedono.».