Art. 12 
 
         Modifiche all'art. 40 della legge regionale 26/2014 
 
  1. All'art. 40 della legge  regionale  26/2014  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. A far data dall'1 luglio 2016 sono  sciolte  le  unioni  di
Comuni istituite ai  sensi  dell'art.  23  della  legge  regionale  9
gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione
- autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. Entro il 31 dicembre 2016 i  Comuni  facenti  parte  di
convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi  previsti
dagli  articoli  26  e  27  possono  mantenerle  operative  fino   al
conferimento all'Unione e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2017
adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza  a  deliberare
in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative e' attribuita
alle Giunte comunali. 
      1-ter.  A  far  data  dall'1  gennaio  2017  sono  sciolte   le
associazioni intercomunali istituite  ai  sensi  dell'art.  22  della
legge regionale 1/2006 e il consorzio  a  esse  equiparato  ai  sensi
dell'art. 46, comma 5, della medesima legge e decadono,  fatto  salvo
quanto  previsto  dal  comma  1-bis,  le  convenzioni  quadro  e   le
convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne  cura
la liquidazione.».