Art. 12 Modifiche all'art. 40 della legge regionale 26/2014 1. All'art. 40 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. A far data dall'1 luglio 2016 sono sciolte le unioni di Comuni istituite ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Entro il 31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all'Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all'aggiornamento delle convenzioni attuative e' attribuita alle Giunte comunali. 1-ter. A far data dall'1 gennaio 2017 sono sciolte le associazioni intercomunali istituite ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 1/2006 e il consorzio a esse equiparato ai sensi dell'art. 46, comma 5, della medesima legge e decadono, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, le convenzioni quadro e le convenzioni attuative. Il Presidente della forma associativa ne cura la liquidazione.».