Art. 13 
 
         Modifica all'art. 42 della legge regionale 26/2014 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 26/2014 le  parole
«del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri
previsti dalla normativa finanziaria di riferimento» sono  sostituite
dalle seguenti: «determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio
2015, n. 18 (La disciplina della finanza  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia,  nonche'  modifiche  a  disposizioni  delle  leggi  regionali
19/2013,  9/2009,  e  26/2014  concernenti  gli   enti   locali),   e
quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno».