Art. 13 Modifica all'art. 42 della legge regionale 26/2014 1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale 26/2014 le parole «del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009, e 26/2014 concernenti gli enti locali), e quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno».