Art. 18 Inserimento dei punti 2-bis, 4-bis e 5-bis e modifica del punto 7 dell'allegato B della legge regionale 26/2014 1. All'allegato B della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il punto 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente: a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il miglioramento e la qualita' dell'aria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 (Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico); b) la predisposizione e l'adozione dei Programmi di attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti); c) il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia' esistenti e le altre attivita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16/2007; d) le attivita' di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007; e) la gestione dell'elenco delle attivita' autorizzate in relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 16/2007; f) l'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16/2007; g) la previsione di misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi controlli, di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 16/2007; h) le funzioni in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 23 della legge regionale 30/1987 e di cui al decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti); i) le funzioni provinciali in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati di cui agli articoli 188, comma 3, lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); j) le attivita' in materia di autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge regionale 24/2006; k) l'istruttoria e il rilascio delle autorizzazioni in relazione alle attivita' di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale 24/2006; l) le funzioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico di cui all'art. 19 della legge regionale 16/2007; m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del decreto legislativo 152/2006; n) la funzione sanzionatoria in materia di scarichi di cui all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000); o) le funzioni di autorita' competente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»; b) dopo il punto 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo: a) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane di cui all'art. 4, comma 26, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013).»; c) dopo il punto 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Funzioni in materia di energia: a) le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).»; d) al punto 7, lettera a), le parole «lettere a), b) e d), del decreto legislativo 112/1998» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998».