Art. 18 
 
Inserimento dei punti 2-bis, 4-bis e 5-bis e  modifica  del  punto  7
            dell'allegato B della legge regionale 26/2014 
 
  1. All'allegato B della legge regionale 26/2014 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) dopo il punto 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Ulteriori funzioni in materia di ambiente: 
        a) l'elaborazione e l'adozione dei Piani di intervento per il
miglioramento e la qualita' dell'aria di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), della legge regionale 18 giugno 2007,  n.  16  (Norme  in
materia di tutela dall'inquinamento atmosferico  e  dall'inquinamento
acustico); 
        b)  la  predisposizione  e  l'adozione   dei   Programmi   di
attuazione di cui agli articoli 23 e 23-bis della legge  regionale  7
settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento  dei
rifiuti); 
        c) il  rilascio  dei  provvedimenti  di  autorizzazione  alle
emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti gia'
esistenti e le altre attivita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera
c), della legge regionale 16/2007; 
        d) le attivita' di controllo  sulle  emissioni  in  atmosfera
degli impianti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d),  della  legge
regionale 16/2007; 
        e) la gestione dell'elenco  delle  attivita'  autorizzate  in
relazione alle emissioni in atmosfera, di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera e), della legge regionale 16/2007; 
        f)   l'organizzazione   dell'inventario   provinciale   delle
emissioni in atmosfera di cui all'art. 3, comma 1, lettera f),  della
legge regionale 16/2007; 
        g) la previsione di misure di semplificazione in  materia  di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera e relativi  controlli,  di
cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 16/2007; 
        h) le funzioni in  materia  di  recupero  e  smaltimento  dei
rifiuti di cui all'art. 23 della legge regionale 30/1987 e di cui  al
decreto  del  Presidente  della  Regione  2  gennaio   1998,   n.   1
(Regolamento per la semplificazione e accelerazione dei  procedimenti
amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti); 
        i) le  funzioni  provinciali  in  materia  di  rifiuti  e  di
bonifica di siti contaminati di  cui  agli  articoli  188,  comma  3,
lettera b), 191, comma 1, 197, 214, comma 6, 215, 216, 242, commi  1,
3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 244, 245, comma 2, 248 e 262,  comma  1,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in   materia
ambientale); 
        j) le attivita' in materia di autorizzazione alle  spedizioni
transfrontaliere di rifiuti di cui all'art. 18 della legge  regionale
24/2006; 
        k)  l'istruttoria  e  il  rilascio  delle  autorizzazioni  in
relazione alle attivita' di utilizzazione dei fanghi  di  depurazione
in agricoltura di cui all'art. 15 della legge regionale 24/2006; 
        l)  le  funzioni  in  materia  di  tutela   dall'inquinamento
acustico di cui all'art. 19 della legge regionale 16/2007; 
        m) le funzioni in materia di autorizzazione agli scarichi  di
cui all'art. 124 del decreto legislativo 152/2006; 
        n) la funzione sanzionatoria in materia di  scarichi  di  cui
all'art. 4, comma 34, della legge regionale 22 febbraio  2000,  n.  2
(Legge finanziaria 2000); 
        o) le funzioni di autorita' competente ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.  59  (Regolamento
recante la  disciplina  dell'autorizzazione  unica  ambientale  e  la
semplificazione di adempimenti amministrativi in  materia  ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non  soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale,  a  norma  dell'art.  23  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).»; 
    b) dopo il punto 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Funzioni in materia di  demanio  idrico  e  difesa  del
suolo: 
        a) il rilascio  dell'autorizzazione  provvisoria  complessiva
allo scarico di acque reflue urbane di  cui  all'art.  4,  comma  26,
della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio
2013).»; 
    c) dopo il punto 5 e' inserito il seguente: 
      «5-bis. Funzioni in materia di energia: 
        a) le funzioni di cui all'art. 3  della  legge  regionale  11
ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione  dei
carburanti).»; 
    d) al punto 7, lettera a), le parole «lettere a), b)  e  d),  del
decreto  legislativo  112/1998»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«lettere a) e b), del decreto legislativo 112/1998».