Art. 19 Modifiche al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014 1. Al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia);»; b) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis) la funzione prevista in via transitoria dall'art. 38, comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'); g-ter) la funzione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007;»; c) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti: «j-bis) le funzioni riguardanti la motorizzazione civile, relativamente alle attivita' di revisione dei veicoli, di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007; j-ter) le attivita' di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della legge regionale 23/2007; j-quater) l'autorizzazione alle imprese esercenti allo svolgimento dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; j-quinquies) la definizione del programma regionale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; j-sexies) la vigilanza e conseguente esercizio del potere sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti l'esercizio complessivo dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; j-septies) il rilascio delle autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d'interesse regionale).».