Art. 19 
 
 Modifiche al punto 10 dell'allegato B della legge regionale 26/2014 
 
  1. Al punto 10 dell'allegato B della legge regionale  26/2014  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b-bis) le funzioni relative al rilascio  e  al  rinnovo  delle
autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' di  noleggio
di autobus con conducente di cui agli articoli 2, 6 e 7  della  legge
regionale  18  agosto  2005,  n.  22  (Disciplina  dell'attivita'  di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus  con
conducente nella regione Friuli-Venezia Giulia);»; 
    b) dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: 
      «g-bis) la funzione prevista in via transitoria  dall'art.  38,
comma 4, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione  del
decreto  legislativo  111/2004  in  materia  di  trasporto   pubblico
regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione  su
strada e viabilita'); 
      g-ter) la funzione prevista dall'art. 10, comma 1, lettera  e),
della legge regionale 23/2007;»; 
    c) dopo la lettera j) sono aggiunte le seguenti: 
      «j-bis)  le  funzioni  riguardanti  la  motorizzazione  civile,
relativamente  alle  attivita'  di  revisione  dei  veicoli,  di  cui
all'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale 23/2007; 
      j-ter) le attivita' di controllo amministrativo  sulle  imprese
autorizzate alle revisioni di cui all'art. 51 della  legge  regionale
23/2007; 
      j-quater)  l'autorizzazione   alle   imprese   esercenti   allo
svolgimento dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  dei
mezzi di trasporto; 
      j-quinquies)  la  definizione  del  programma  regionale  delle
autorizzazioni all'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  per  la
circolazione dei mezzi di trasporto; 
      j-sexies) la  vigilanza  e  conseguente  esercizio  del  potere
sanzionatorio in merito al rispetto delle disposizioni  di  cui  alla
legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attivita' di  consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto), riguardanti  l'esercizio
complessivo dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  dei
mezzi di trasporto; 
      j-septies)  il  rilascio   delle   autorizzazioni   dirette   a
consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di
cui all'art. 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n.  41  (Piano
regionale integrato dei  trasporti  e  pianificazione,  disciplina  e
organizzazione del trasporto d'interesse regionale).».