Art. 23 
 
         Modifiche all'art. 10 della legge regionale 9/2009 
 
  1. All'art. 10 della  legge  regionale  9/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «otto operatori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quindici operatori, ridotti a otto qualora tutti i  Comuni
di riferimento siano montani»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le Unioni territoriali intercomunali  esercitano  tutte
le funzioni di polizia locale in conformita' alle norme di legge,  di
statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4.  L'ordinamento   dell'Unione   territoriale   intercomunale
determina le competenze delle  proprie  unita'  organizzative  e  dei
funzionari  preposti  a  esse,  in  conformita'  con  la   disciplina
contrattuale.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e  il  funzionamento
del Corpo di polizia locale. Le  attivita'  di  polizia  locale  sono
svolte in uniforme, salvo  i  casi  di  espressa  autorizzazione  del
comandante all'utilizzo dell'abito civile.»; 
    e) il comma 8 e' abrogato.