Art. 23 Modifiche all'art. 10 della legge regionale 9/2009 1. All'art. 10 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «otto operatori» sono sostituite dalle seguenti: «quindici operatori, ridotti a otto qualora tutti i Comuni di riferimento siano montani»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformita' alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l'ordinamento.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'ordinamento dell'Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unita' organizzative e dei funzionari preposti a esse, in conformita' con la disciplina contrattuale.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I Comuni disciplinano l'organizzazione e il funzionamento del Corpo di polizia locale. Le attivita' di polizia locale sono svolte in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'utilizzo dell'abito civile.»; e) il comma 8 e' abrogato.