Art. 25 
 
       Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 9/2009 
 
  1. L'art.  14  della  legge  regionale  9/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 14 (Gestioni  associate).  -  1.  La  Regione  promuove  lo
svolgimento associato del  Servizio  di  polizia  locale  nell'ambito
delle Unioni territoriali intercomunali  al  fine  di  aumentarne  il
grado di efficienza, efficacia ed economicita' e di  assicurare  piu'
alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale. 
  2.  Le   Unioni   territoriali   intercomunali   disciplinano   con
regolamento i contenuti essenziali del servizio  e  le  modalita'  di
svolgimento nel territorio di competenza.  Il  presidente  svolge  le
funzioni di cui all'art.  8,  comma  4,  nel  territorio  dei  Comuni
appartenenti alla rispettiva Unione territoriale intercomunale. 
  3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il  personale
di polizia locale dipende operativamente dal comandante del Corpo. 
  4. Nel caso di gestione associata del Servizio  di  polizia  locale
mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare: 
    a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione; 
    b)  l'ente  da  cui  dipende,  ai   fini   organizzativi   e   di
coordinamento, il servizio gestito in forma associata  e  il  sindaco
cui spettano le funzioni di cui all'art. 8, comma 4,  nel  territorio
dei Comuni associati; 
    c) le modalita' di consultazione di ciascun ente; 
    d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative
al servizio associato; 
    e) gli apporti finanziari, di mezzi e  di  personale  degli  enti
aderenti e le  modalita'  di  utilizzo  delle  relative  risorse  nel
territorio di ciascun ente; 
    f) i casi e le modalita' di armamento del personale,  nell'ambito
territoriale  degli   enti   convenzionati,   nell'osservanza   delle
previsioni contenute nei singoli regolamenti; 
    g) le modalita' di recesso dalla convenzione da parte degli  enti
partecipanti e di suddivisione delle risorse  apportate  in  caso  di
scioglimento della gestione associata.».