Art. 25 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 9/2009 1. L'art. 14 della legge regionale 9/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Gestioni associate). - 1. La Regione promuove lo svolgimento associato del Servizio di polizia locale nell'ambito delle Unioni territoriali intercomunali al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicita' e di assicurare piu' alti livelli di sicurezza urbana sul territorio regionale. 2. Le Unioni territoriali intercomunali disciplinano con regolamento i contenuti essenziali del servizio e le modalita' di svolgimento nel territorio di competenza. Il presidente svolge le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, nel territorio dei Comuni appartenenti alla rispettiva Unione territoriale intercomunale. 3. Nello svolgimento del servizio in forma associata, il personale di polizia locale dipende operativamente dal comandante del Corpo. 4. Nel caso di gestione associata del Servizio di polizia locale mediante convenzione, gli enti definiscono in particolare: a) la durata, non inferiore a sei anni, della convenzione; b) l'ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata e il sindaco cui spettano le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, nel territorio dei Comuni associati; c) le modalita' di consultazione di ciascun ente; d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative al servizio associato; e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalita' di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente; f) i casi e le modalita' di armamento del personale, nell'ambito territoriale degli enti convenzionati, nell'osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti; g) le modalita' di recesso dalla convenzione da parte degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.».