Art. 26 Modifiche all'art. 15 della legge regionale 9/2009 1. All'art. 15 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Personale di polizia locale»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I gradi hanno valore gerarchico. In caso di parita' di grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato: a) l'attribuzione dell'incarico di comandante o di coordinamento e controllo; b) l'anzianita' di servizio nel grado rivestito; c) l'anzianita' di servizio nella polizia locale.»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora al comandante non sia gia' attribuito il grado piu' elevato nell'ambito del Corpo o distretto, al medesimo e' comunque attribuito, per la durata dell'incarico, il grado pari a quello piu' elevato attribuito al personale del Corpo.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Corpo di polizia locale non puo' costituire struttura intermedia di settori piu' ampi, ne' essere posto alle dipendenze di un diverso settore amministrativo.».