Art. 26 
 
         Modifiche all'art. 15 della legge regionale 9/2009 
 
  1. All'art. 15 della  legge  regionale  9/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Personale di polizia
locale»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I gradi hanno valore gerarchico.  In  caso  di  parita'  di
grado, assume valore gerarchico, secondo l'ordine indicato: 
        a)  l'attribuzione   dell'incarico   di   comandante   o   di
coordinamento e controllo; 
        b) l'anzianita' di servizio nel grado rivestito; 
        c) l'anzianita' di servizio nella polizia locale.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Qualora al comandante non sia gia' attribuito il  grado
piu' elevato nell'ambito  del  Corpo  o  distretto,  al  medesimo  e'
comunque attribuito, per la durata dell'incarico,  il  grado  pari  a
quello piu' elevato attribuito al personale del Corpo.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il Corpo di polizia locale non  puo'  costituire  struttura
intermedia di settori piu' ampi, ne' essere posto alle dipendenze  di
un diverso settore amministrativo.».