Art. 27 Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 9/2009 1. L'art. 16 della legge regionale 9/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Comandante del Corpo di polizia locale). - 1. Il comando del Corpo e' affidato, anche in via temporanea, a personale di comprovata professionalita', appartenente alla polizia locale e con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento ai compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessita'. 2. Il comando del Corpo e' conferito a chi e' inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione. 3. Il comandante del Corpo di polizia locale, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa, cura l'impiego tecnico - operativo, la formazione del personale, nonche' l'attuazione delle direttive ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 4.».