Art. 27 
 
       Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 9/2009 
 
  1. L'art.  16  della  legge  regionale  9/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 16 (Comandante del  Corpo  di  polizia  locale).  -  1.  Il
comando del Corpo e' affidato, anche in via temporanea,  a  personale
di comprovata professionalita', appartenente alla  polizia  locale  e
con esperienza maturata all'interno della stessa, con riferimento  ai
compiti attribuiti alla struttura e alla sua complessita'. 
    2. Il comando del Corpo e' conferito a chi  e'  inquadrato  nella
categoria superiore fra il  personale  appartenente  alla  rispettiva
amministrazione. 
    3.  Il  comandante  del  Corpo  di  polizia  locale,  nell'ambito
dell'autonomia organizzativa e operativa, cura  l'impiego  tecnico  -
operativo, la formazione del personale,  nonche'  l'attuazione  delle
direttive ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 4.».