Art. 28 
 
         Modifiche all'art. 17 della legge regionale 9/2009 
 
  1. All'art. 17 della  legge  regionale  9/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le parole «o del responsabile  del  Servizio»  sono
soppresse e le parole «del Comune» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'ente locale»; 
    b) al comma 3 le parole «o Servizi» sono soppresse.