Art. 28 Modifiche all'art. 17 della legge regionale 9/2009 1. All'art. 17 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «o del responsabile del Servizio» sono soppresse e le parole «del Comune» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ente locale»; b) al comma 3 le parole «o Servizi» sono soppresse.