Art. 29 Modifiche all'art. 18 della legge regionale 9/2009 1. All'art. 18 della legge regionale 9/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole «o Servizio» e le parole «o al responsabile del Servizio» sono soppresse; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5 le parole «o Servizio» e le parole «di cui al comma 4, nonche' per quelli» sono soppresse.