Art. 29 
 
         Modifiche all'art. 18 della legge regionale 9/2009 
 
  1. All'art. 18 della  legge  regionale  9/2009  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al  comma  2  le  parole  «o  Servizio»  e  le  parole  «o  al
responsabile del Servizio» sono soppresse; 
    b) il comma 4 e' abrogato; 
    c) al comma 5 le parole «o Servizio» e le parole «di cui al comma
4, nonche' per quelli» sono soppresse.