Art. 30 
 
       Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 9/2009 
 
  1. L'art.  20  della  legge  regionale  9/2009  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art.  20  (Scuola  per  la  polizia  locale  del  Friuli-Venezia
Giulia). - 1. E' istituita  la  Scuola  per  la  polizia  locale  del
Friuli-Venezia Giulia. Per l'organizzazione delle attivita' formative
la Scuola si  avvale  del  personale  e  dei  mezzi  della  struttura
regionale competente in materia di polizia locale. 
    2. Per la realizzazione delle attivita' formative la Scuola  puo'
avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e  le
attivita' della montagna - CeSFAM, sentita  la  competente  direzione
centrale. 
    3.  Per   la   realizzazione   delle   attivita'   formative   le
amministrazioni del Comparto unico del pubblico  impego  regionale  e
locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio  personale
e  proprie  strutture.  Gli  aspetti  afferenti  le  modalita'  della
collaborazione  e  i  relativi  oneri  sono  definiti  con   apposite
convenzioni. 
    4. La Scuola, di concerto con le amministrazioni di appartenenza,
promuove  altresi'  la  realizzazione  di  programmi  di   formazione
integrata  tra  le  Forze  di  polizia  dello  Stato  dislocate   sul
territorio regionale e la polizia locale. 
    5. La  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  provvede
annualmente alla definizione dei  contenuti  generali  dei  programmi
formativi,  fissando  gli  indirizzi  per  la   realizzazione   delle
attivita' formative. 
    6. Il direttore della struttura regionale competente  in  materia
di polizia  locale  e'  responsabile  dell'attuazione  del  programma
formativo. 
    7. La partecipazione alle attivita' formative e' obbligatoria per
tutto il personale di polizia locale e il superamento delle  relative
prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni
di  carriera.  E'  riservata  alla   contrattazione   collettiva   la
definizione delle modalita'  di  partecipazione  del  personale  alle
attivita' formative e i criteri  di  valutazione  degli  esiti  della
formazione nell'ambito delle procedure di progressione.».