Art. 30 Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 9/2009 1. L'art. 20 della legge regionale 9/2009 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia). - 1. E' istituita la Scuola per la polizia locale del Friuli-Venezia Giulia. Per l'organizzazione delle attivita' formative la Scuola si avvale del personale e dei mezzi della struttura regionale competente in materia di polizia locale. 2. Per la realizzazione delle attivita' formative la Scuola puo' avvalersi dei servizi forniti dal Centro servizi per le foreste e le attivita' della montagna - CeSFAM, sentita la competente direzione centrale. 3. Per la realizzazione delle attivita' formative le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impego regionale e locale possono mettere a disposizione della Scuola proprio personale e proprie strutture. Gli aspetti afferenti le modalita' della collaborazione e i relativi oneri sono definiti con apposite convenzioni. 4. La Scuola, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, promuove altresi' la realizzazione di programmi di formazione integrata tra le Forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio regionale e la polizia locale. 5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede annualmente alla definizione dei contenuti generali dei programmi formativi, fissando gli indirizzi per la realizzazione delle attivita' formative. 6. Il direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale e' responsabile dell'attuazione del programma formativo. 7. La partecipazione alle attivita' formative e' obbligatoria per tutto il personale di polizia locale e il superamento delle relative prove finali costituisce titolo valutabile ai fini delle progressioni di carriera. E' riservata alla contrattazione collettiva la definizione delle modalita' di partecipazione del personale alle attivita' formative e i criteri di valutazione degli esiti della formazione nell'ambito delle procedure di progressione.».