Art. 31 
 
         Modifiche all'art. 22 della legge regionale 9/2009 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'art. 22 della  legge  regionale  9/2009  sono
sostituiti dai seguenti: 
    «1. E' istituito il Comitato tecnico  regionale  per  la  polizia
locale, composto: 
      a)  dal  direttore  della  struttura  regionale  competente  in
materia di polizia locale, che lo presiede; 
      b) dai comandanti dei Corpi  di  polizia  locale  delle  Unioni
territoriali intercomunali. 
    2. Il comandante del Corpo  di  polizia  locale  comprendente  il
Comune capoluogo di Regione svolge le funzioni di vicepresidente.».