Art. 31 Modifiche all'art. 22 della legge regionale 9/2009 1. I commi 1 e 2 dell'art. 22 della legge regionale 9/2009 sono sostituiti dai seguenti: «1. E' istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, composto: a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede; b) dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Unioni territoriali intercomunali. 2. Il comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione svolge le funzioni di vicepresidente.».