Art. 33 
 
          Modifica all'art. 5 della legge regionale 19/2013 
 
  1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n.
19  (Disciplina  delle  elezioni  comunali  e  modifiche  alla  legge
regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), e'  aggiunto  il
seguente periodo: «Qualora abbia luogo un turno elettorale  ai  sensi
dell'art. 5-bis, comma 3, le elezioni si svolgono  in  occasione  del
medesimo turno, se le condizioni che rendono  necessario  il  rinnovo
degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.».