Art. 34 Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale 19/2013 1. All'art. 5-bis della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo del comma 1 le parole «, lettera b), o dell'art. 17, comma 5, lettera c)» sono soppresse; b) al comma 3 le parole «tra il 1° novembre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° ottobre»; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le elezioni degli organi il cui rinnovo e' avvenuto nel turno elettorale previsto dal comma 3 si svolgono nell'anno di scadenza del mandato, nel turno elettorale ordinario previsto dal comma 1 dell'art. 5.».