Art. 34 
 
       Modifiche all'art. 5-bis della legge regionale 19/2013 
 
  1. All'art. 5-bis della legge regionale 19/2013 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) nel primo periodo del comma 1  le  parole  «,  lettera  b),  o
dell'art. 17, comma 5, lettera c)» sono soppresse; 
    b) al comma 3 le parole «tra  il  1°  novembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tra il 1° ottobre»; 
    c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Le elezioni degli organi il cui rinnovo e' avvenuto nel
turno elettorale previsto  dal  comma  3  si  svolgono  nell'anno  di
scadenza del mandato, nel turno  elettorale  ordinario  previsto  dal
comma 1 dell'art. 5.».