Art. 37 
 
Sostituzione dell'art. 46  della  legge  regionale  18/2015  e  altre
                      disposizioni integrative) 
 
  1. L'art. 46 della legge  regionale  17  luglio  2015,  n.  18  (La
disciplina della finanza locale del  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'
modifiche a disposizioni delle leggi  regionali  19/2013,  9/2009,  e
26/2014 concernenti gli enti locali), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 46 (Norma transitoria per l'incentivazione dell'attivazione
della  gestione  delle  funzioni  comunali   da   parte   dell'Unione
territoriale  intercomunale).  -   1.   L'Amministrazione   regionale
incentiva in via transitoria, a valere sulle risorse stanziate  nelle
leggi  finanziarie  dell'anno  2016  e  dell'anno  2017,  le   Unioni
territoriali intercomunali che attivano la gestione delle funzioni di
cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale 26/2014,  secondo  la
tempistica prevista dai commi seguenti. L'incentivazione  transitoria
e' concessa ed erogata in  unica  soluzione  entro  il  30  settembre
nell'anno 2016 e 30 aprile nell'anno 2017. 
    2. Ai fini del comma 1, l'assegnazione complessiva per ogni  anno
e' determinata in relazione alla somma dei valori attribuiti  a  ogni
funzione attivata, come quantificati nei commi da 3 a 9. 
    3. Per l'attivazione delle funzioni di cui all'art. 26, comma  1,
lettere a), c), d) e m), della legge  regionale  26/2014,  entro  l'1
luglio 2016, spetta rispettivamente un'assegnazione di  60.000  euro,
50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro. 
    4. Per ogni funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettere da f) a
i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1  luglio  2016  e
aggiuntiva rispetto ad almeno due delle funzioni di cui alle  lettere
a), c), d) e m) del  medesimo  comma  1,  spetta  un'assegnazione  di
10.000 euro. 
    5. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 delle funzioni di cui
all'art. 26, comma 1, lettere a), c), d) e m), della legge  regionale
26/2014,  spetta  rispettivamente  un'assegnazione  di  40.000  euro,
30.000 euro, 20.000 euro e 10.000 euro. 
    6. Per ogni funzione di cui all'art. 26, comma 1, lettere da f) a
i), della legge regionale 26/2014 attivata entro l'1 gennaio  2017  e
aggiuntiva rispetto ad almeno tre delle funzioni di cui alle  lettere
a), c), d) e m) del medesimo comma 1, spetta un'assegnazione di 5.000
euro. 
    7. Per l'attivazione della funzione opere pubbliche  e  procedure
espropriative e della funzione servizi finanziari e  contabili  e  il
controllo di gestione entro l'1  luglio  2016,  spetta,  per  ognuna,
un'assegnazione di 60.000 euro e per ognuna delle funzioni di cui  ai
numeri da 2) a 5) del comma 1, lettera b), dell'art. 27  della  legge
regionale 26/2014 spetta un'assegnazione di 10.000 euro. 
    8. Per l'attivazione entro l'1 gennaio 2017 della funzione  opere
pubbliche e procedure espropriative spetta un'assegnazione di  20.000
euro. 
    9. Per l'attivazione entro l'1  gennaio  2017  di  ogni  funzione
aggiuntiva rispetto al numero minimo di due  previsto  dall'art.  27,
comma 1, lettera b), della  legge  regionale  26/2014  e  diversa  da
quella di cui al comma 8, spetta un'assegnazione di 5.000 euro. 
    10.  La  Regione  monitora  l'attivazione  e  la  gestione  delle
funzioni di  cui  al  presente  articolo  attraverso  la  Piattaforma
digitale dedicata. 
    11. Se a seguito del monitoraggio di cui al comma 10 risulta  che
la gestione della funzione non e' effettivamente iniziata o e'  stata
interrotta, l'incentivazione non e' assegnata ovvero revocata.>>. 
  2. Solo per l'anno 2016, qualora  non  tutti  i  Comuni  gestiscano
mediante l'Unione territoriale intercomunale la funzione  incentivata
ai sensi dell'art. 46 della  legge  regionale  18/2015,  il  relativo
valore e' quantificato in misura proporzionale alla  popolazione  dei
Comuni che svolgono detta funzione tramite l'Unione rispetto a quella
complessiva dei Comuni partecipanti  all'Unione  medesima  alla  data
dell'1 luglio 2016.