Art. 38 
 
Risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali  intercomunali
                        per il 2017 e il 2018 
 
  1. In attuazione dell'art.  7,  comma  11,  della  legge  regionale
34/2015, la quota  dello  stanziamento  dei  Comuni  da  destinare  a
incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni  territoriali
intercomunali e' quantificata tra il 10 per cento e il 15  per  cento
per il 2017 e tra il 15 per cento e il  20  per  cento  per  il  2018
dell'importo complessivo del  fondo  ordinario  transitorio  comunale
previsto  dall'art.  7,  comma  5,  della  medesima  legge  regionale
34/2015, nel rispetto del principio dell'art. 2, comma 5, della legge
regionale 18/2015. 
  2. Alla definizione delle quote di cui al comma  1,  partecipano  i
Comuni, tramite le Unioni territoriali intercomunali, che  mettono  a
disposizione i  dati  utili  mediante  l'utilizzo  della  piattaforma
informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.  Con
la legge regionale di stabilita' e il relativo collegato  per  l'anno
2017 si provvede agli adeguamenti  contabili  per  la  determinazione
definitiva delle quote di cui al comma 1.