Art. 38 Risorse finanziarie a favore delle Unioni territoriali intercomunali per il 2017 e il 2018 1. In attuazione dell'art. 7, comma 11, della legge regionale 34/2015, la quota dello stanziamento dei Comuni da destinare a incremento del fondo ordinario transitorio delle Unioni territoriali intercomunali e' quantificata tra il 10 per cento e il 15 per cento per il 2017 e tra il 15 per cento e il 20 per cento per il 2018 dell'importo complessivo del fondo ordinario transitorio comunale previsto dall'art. 7, comma 5, della medesima legge regionale 34/2015, nel rispetto del principio dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 18/2015. 2. Alla definizione delle quote di cui al comma 1, partecipano i Comuni, tramite le Unioni territoriali intercomunali, che mettono a disposizione i dati utili mediante l'utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale. Con la legge regionale di stabilita' e il relativo collegato per l'anno 2017 si provvede agli adeguamenti contabili per la determinazione definitiva delle quote di cui al comma 1.