Art. 39 
 
         Modifiche all'art. 45 della legge regionale 18/2015 
 
  1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 della  legge  regionale
18/2015 le parole «a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione
territoriale intercomunale di cui agli articoli 4  e  5  della  legge
regionale 26/2014,» e le parole  «;  la  concessione  e  l'erogazione
delle risorse e'  subordinata  all'adesione  all'Unione  territoriale
intercomunale» sono soppresse.