Art. 39 Modifiche all'art. 45 della legge regionale 18/2015 1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 45 della legge regionale 18/2015 le parole «a favore solo dei Comuni che fanno parte di Unione territoriale intercomunale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26/2014,» e le parole «; la concessione e l'erogazione delle risorse e' subordinata all'adesione all'Unione territoriale intercomunale» sono soppresse.