Art. 4 Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale 26/2014 1. Dopo l'art. 19 della legge regionale 26/2014 e' inserito il seguente: «Art. 19-bis (Personale dell'Unione). - 1. In caso di recesso di un Comune da un'Unione territoriale intercomunale, il personale trasferito all'Unione da parte del Comune recedente rientra nella dotazione organica del Comune; l'Unione puo' chiedere al Comune recedente il mantenimento di detto personale, con il consenso del personale medesimo, previa deliberazione dell'Assemblea dell'Unione. Lo statuto dell'Unione dovra' prevedere modalita' di ricollocazione del personale assunto direttamente dall'Unione medesima in relazione a rideterminazione dei fabbisogni occupazionali conseguente a procedura di recesso attivata da piu' di un Comune anche in momenti non contestuali; tali modalita' dovranno, comunque, garantire la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti interessati nell'ambito delle amministrazioni partecipanti all'Unione. 2. Nel caso di scioglimento di un'Unione territoriale intercomunale, il personale precedentemente in servizio presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione e' riassegnato al Comune medesimo; il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunita' montana, e' assegnato, ferma restando l'ipotesi di cui al secondo periodo, al Comune capofila dell'Unione di riferimento. Il personale precedentemente in servizio presso una Provincia o una Comunita' montana puo', altresi', presentare istanza di mobilita' verso altri enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale i quali, a fronte di disponibilita' di posti in organico, procedono alla copertura di detti posti prioritariamente mediante detto personale. 3. Il personale in servizio presso le Unioni territoriali intercomunali, che divenga permanentemente inidoneo alle mansioni per cui era stato assegnato alle Unioni stesse, rientra nel Comune di provenienza.».