Art. 41 
 
     Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016 
 
  1. Alla legge regionale 11 marzo 2016,  n.  3  (Norme  di  riordino
delle funzioni delle Province in  materia  di  vigilanza  ambientale,
forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di  caccia  e  pesca,  di
protezione civile, di edilizia scolastica, di  istruzione  e  diritto
allo studio, nonche'  di  modifica  di  altre  norme  in  materia  di
autonomie locali e  di  soggetti  aggregatosi  della  domanda),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 e' abrogata; 
    b) al comma 2 dell'art. 10 le parole «lettera d)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in
materia di istruzione e diritto allo studio».