Art. 41 Modifiche agli articoli 7 e 10 della legge regionale 3/2016 1. Alla legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonche' di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatosi della domanda), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 e' abrogata; b) al comma 2 dell'art. 10 le parole «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), addetto prevalentemente alle funzioni in materia di istruzione e diritto allo studio».