Art. 42 Modifiche all'art. 38 della legge regionale 3/2016 1. All'art. 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015, e' ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.»; b) i commi 3 e 4 sono abrogati; c) alla lettera a) del comma 5 le parole «16.860.000 euro e 3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.302.000 euro e 2.790.000 euro»; d) alla lettera b) del comma 5 le parole «3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.906.000 euro».