Art. 42 
 
         Modifiche all'art. 38 della legge regionale 3/2016 
 
  1. All'art. 38 della  legge  regionale  3/2016  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Per l'anno 2016 la parte del  fondo  di  cui  all'art.  45,
comma 2, lettera b), della legge  regionale  18/2015,  e'  ripartita,
concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    c) alla lettera a) del comma  5  le  parole  «16.860.000  euro  e
3.348.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:  «16.302.000  euro  e
2.790.000 euro»; 
    d) alla lettera b) del comma 5 le parole  «3.348.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «3.906.000 euro».