Art. 45 
 
        Disposizioni concernenti le Province per l'anno 2016 
 
  1. In  attesa  della  modifica  dello  Statuto  di  Autonomia,  cui
consegue la soppressione delle Province  del  Friuli-Venezia  Giulia,
alla scadenza del periodo previsto dall'art. 14, comma 1, della legge
regionale  14  febbraio  2014,  n.  2  (Disciplina   delle   elezioni
provinciali e  modifica  all'art.  4  della  legge  regionale  3/2012
concernente le centrali di committenza), la Regione nomina,  fino  al
30 settembre 2017, un commissario straordinario ai sensi dell'art. 23
della legge regionale 4 luglio 1997, n.  23  (Norme  urgenti  per  la
semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi,  in  materia   di
autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale). 
  2. Alla nomina del commissario ai sensi del  comma  1  si  provvede
anche qualora gli organi delle Province debbano essere rinnovati  per
scioglimento anticipato  nei  casi  previsti  dalle  leggi  regionali
23/1997 e 2/2014.